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Ognuno di noi ha un’idea tutta propria di cosa significhi mantenere una casa in ordine e senza pecche. C’è chi riesce a curare ogni dettaglio in maniera maniacale; chi si occupa solo delle aree più esposte alla vista delle persone esterne (come il salotto e la cucina), decidendo di tralasciare le aree meno frequentate (come le camere da letto e gli sgabuzzini); ma c’è anche chi proprio non sopporta di convivere con qualcosa fuori posto, anche se marginale.
E così, capita spesso che i proprietari di un’abitazione, appena possono riappropriarsi di un immobile ceduto in affitto per lungo tempo, inizino a notare piccole ma insopportabili pecche che non avevano mai visto prima. Una situazione che alcuni riescono a tollerare senza problemi, mentre altri molto meno, arrivando a scatenare liti e frizioni mai piacevoli.
Fori nel muro per i chiodi di quadri e cornicioni
Uno degli elementi che viene digerito con più fatica dai titolari di case e appartamenti riguarda la presenza dei fori nel muro accumulati negli anni per l’affissione di chiodi e viti nelle pareti. Obiettivamente, stiamo parlando di una situazione davvero poco gradevole: a nessuno piace vedere le brutte ammaccature sull’intonaco ereditate dai locatari che hanno soggiornato all’interno dello stabile.
E così, la domanda che molti si pongono è la seguente: a chi spetterebbe sostenere le spese per i lavori di stucco e tinteggiatura qualora si arrivasse ad un contenzioso tra il titolare di una residenza e l’affittuario che l’ha occupata per un lungo periodo?
Chi deve pagare per coprire i buchi nel muro in una casa in affitto?
Leggendo alcune recenti sentenze emesse da due diversi tribunali italiani (quello di Padova e quello di Cassazione), non esiste alcun obbligo nei confronti del locatario per i lavori di tinteggiatura della pareti, né per lo stucco di buchi e fori causati dall’affissione di quadri e cornicioni. Questo perché, secondo quanto previsto dalla legge, siamo di fronte ad una normale e naturale usura del tempo, non a segni di vandalismo e devastazione.
Per questo, le spese relative all’imbiancatura dei muri vanno fatte rientrare tra quelle in obbligo per il conduttore, che potrà scegliere la ditta o l’artigiano a cui affidare il lavoro, ma non potrà intestare alcuna spesa all’inquilino. Inoltre, non potrà neppure trattenere una parte della cauzione ricevuta: il versamento infatti – se previsto dal contratto di affitto – è di natura precauzionale e cautelativa e può essere incassato dal proprietario solo quando non vengono versate le rate d’affitto concordate nel documento.
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