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Il pianerottolo di un edificio rientra nelle parti comuni di un condominio. Il confine tra comportamenti privati e utilizzo dei beni comuni, quindi di tutti, è disciplinato dall’’articolo 1102 del Codice civile. La legge definisce i principi generali, mentre l’assemblea condominiale ha il potere di consentire deroghe o imporre divieti. Ad esempio, il proprietario o inquilino di un appartamento singolo può imbiancare autonomamente, facendo da sé una parte o tutto il pianerottolo condominiale? La risposta può dipendere dalle situazioni, ma in linea di principio resta quanto stabilito dal Codice civile.
Imbiancare un pianerottolo condominiale, cosa dice la legge
Sul Codice civile c’è scritto chiaramente che le parti comuni dell’edificio non possono essere utilizzate liberamente per scopi privati. Il pianerottolo è un bene comune condominiale, proprio come l’androne, le scale, il parcheggio o il portone d’ingresso. Sicuramente non possiamo occupare queste parti con oggetti e ingombri che possano ostacolare il libero passaggio di ospiti e condòmini. Ma ci sono delle pratiche che potrebbero avere ricadute positive a beneficio di tutti i condomini, come ad esempio tinteggiare le pareti del pianerottolo.
La spesa per la manutenzione delle scale e degli ascensori viene ripartita tra i proprietari delle unità immobiliari. Metà del costo è proporzionale al valore in millesimi delle singole unità immobiliari, mentre l’altra metà è stabilita in proporzione all’altezza di ciascun piano, a cominciare dal pianoterra e a salire.
In questa regola generale sono inclusi anche i pianerottoli, i cui lavori manutenzione (inclusi la tinteggiatura e la ristrutturazione) sono a carico dei proprietari dei relativi piani. Nel caso del pianerottolo, questo genere di lavori è quindi a carico di chi effettivamente usufruisce di questa parte comune.
Chi fa da sé fa per tre?
In base al principio dal generale (bene di tutti) al particolare (bene utilizzato da una parte di tutti i condomini), possiamo dire che le spese della tinteggiatura di un pianerottolo sono a carico di tutti i condòmini che lo utilizzano e si affacciano su di esso.
Ma se il singolo condomino decidesse di imbiancare autonomamente il pianerottolo su cui si affaccia il proprio appartamento, e se il regolamento condominiale non lo vietasse, per legge potrà farlo, ma non potrà chiedere il rimborso delle spese agli altri vicini di casa.
Tuttavia, potrebbe chiedere il rimborso solo nel caso si trattasse di un intervento urgente e indifferibile.
Inoltre, il singolo condomino potrebbe decidere autonomamente di imbiancare il pianerottolo se si trovasse davanti all’inerzia degli organi condominiali. In questo caso può provvedere da sé senza commettere alcun illecito. Anzi, potrebbe chiederne il rimborso. Insomma, chi fa da sé fa per tre, ma gli altri tre devono poi contribuire alle spese.
Infine, può agire autonomamente nel caso avesse informato l’amministratore condominiale per interventi di manutenzione ordinaria.
Se invece i lavori di manutenzione risultassero costosi, andrebbero intesi come opere di manutenzione straordinaria, che per legge devono essere prima deliberati in assemblea condominiale.