È obbligatorio effettuare la proroga della cedolare secca e va fatto entro i 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto d’affitto a canone libero (4+4), ovvero nell’ultimo anno del primo periodo quadriennale, o se è a canone convenzionato (3+2), nel terzo anno del primo periodo triennale.
Si utilizza il modello RLI con il relativo codice tributo e si versano le imposte con il modello F24.
Cosa succede se si dimentica di effettuare la proroga per la cedolare secca
Se non avete effettuato la proroga della cedolare secca, l’Agenzia delle Entrate penserà che avete cambiato idea e che per il vostro canone d’affitto volete applicare il regime di tassazione ordinario, versando perciò irpef e imposta di registro che si traduce in un 23% calcolato sul 95% del canone percepito nell’anno di imposta.
Sanzioni per omessa cedolare secca
Queste le possibili sanzioni:
- Se vi siete dimenticati il versamento della cedolare, verrà applicata la stessa sanzione prevista per l’omessa registrazione del contratto d’affitto, il cui importo va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta su base annuale.
- Se, invece, non avete dichiarato parte del canone, la sanzione andrà dal 200% al 400% dell’imposta dovuta.
- In fase di accertamento fiscale per il ritardato versamento, la sanzione da ravvedimento sarà pari al 30% dell’imposta dovuta, a cui vengono aggiunti gli interessi attivi.
- Nel caso abbiate dimenticato di registrare la risoluzione anticipata del contratto di affitto, entro 30 giorni potete ravvedervi con il versamento di 35 euro, mentre se andate oltre dovrete versare più di 67 euro.
Articolo 3 bis
Con l’articolo 3 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita, convertito in legge 58/2019) è stata disposta l’abrogazione delle sanzioni legate all’obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, che erano state previste dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011.
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