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Quando si tratta di progettare e costruire spazi abitativi in aree urbane dense, la distanza tra i balconi aggettanti è un elemento di fondamentale importanza. Non si tratta solo di una questione estetica, ma anche di sicurezza e funzionalità degli edifici.
Le normative urbanistiche stabiliscono parametri precisi per garantire la sicurezza strutturale e la qualità della vita degli abitanti: capiamo dunque cosa dice la legge, analizzando i fattori tecnici da considerare e gli impatti sulla progettazione urbana e sulla vita quotidiana dei cittadini.
Cosa sono i balconi aggettanti
Prima di addentrarci nelle normative circa la distanza minima tra balconi aggettanti, capiamo con esattezza cosa sono i balconi aggettanti. I balconi, infatti, possono essere aggettanti o incassati, e la differenza tra questi due tipi non è meramente estetica, ma ha conseguenze anche sulle leggi e le normative che regolano le distanze tra gli edifici.
Mentre i balconi incassati non sporgono al di fuori dei muri perimetrali dell’edificio, i balconi aggettanti sporgono rispetto a essi. Vi sono altre differenze tra balconi incassati e aggettanti, ma quali sono le implicazioni per il calcolo della distanza tra gli edifici?
Quali distanze devono esserci tra le costruzioni
Quando si tratta di edifici situati su terreni confinanti, è essenziale rispettare precise normative in questo senso, ma quali distanze devono esserci tra gli edifici? In genere, la separazione minima richiesta è di 3 metri, salvo diverse disposizioni dei regolamenti comunali.
Tuttavia, la questione diventa più complessa quando si considerano le pareti con finestre degli edifici antistanti. Qui, la distanza minima da rispettare aumenta a 10 metri. Questa misura non si basa esclusivamente sulla parte frontale degli edifici, ma tiene conto di ogni parete finestrata, anche se non si trovano in posizione parallela. Inoltre, anche nel caso in cui solo una delle pareti frontali sia finestrata, la distanza minima di 10 metri deve essere rispettata.
La misurazione della distanza tra gli edifici avviene in modo lineare, proiettando sul piano di confine la parte più sporgente della costruzione. I regolamenti locali possono persino prevedere che questa distanza venga calcolata in base all’altezza degli edifici anziché a una misura predeterminata.
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Distanza tra edifici con balconi aggettanti: cosa dice la norma
Nel verificare la conformità alle norme sulle distanze tra edifici, è importante considerare le sporgenze esterne, escludendo quelle di carattere trascurabile utilizzate a scopo decorativo, di finitura o accessorie, ovvero mensole, cornicioni e grondaie. Al contrario, sono da considerare “significative” le parti dell’edificio, come scale, terrazze, balconi e proiezioni avanzate che, anche se non costituiscono volumi abitativi chiusi, sono destinate ad espandere la struttura edilizia.
Secondo la Cassazione, rientrano nella definizione di “corpo di fabbrica” le sporgenze degli edifici aventi caratteristiche particolari, come i balconi sostenuti da travi aggettanti, anche se non completamente chiusi, quando sono di notevole estensione e profondità. Tali elementi, sebbene non costituiscano volumi abitativi chiusi, ampliano la consistenza dell’edificio e devono quindi essere considerati nella determinazione delle distanze legali tra gli edifici.
La giurisprudenza maggioritaria stabilisce che, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici su terreni confinanti, i balconi estendono la superficie edificabile e, pertanto, vanno inclusi come parti integranti della struttura. Di conseguenza, qualsiasi regolamento edilizio che non tenga conto di questa estensione viola le disposizioni legali, determinando una distanza tra gli edifici inferiore a quanto stabilito dalla legge.
Dunque, la presenza di un balcone aggettante a una distanza inferiore a quella legale da un edificio prospiciente non riguarda solo la questione estetica, ma anche il rispetto delle distanze minime tra gli edifici.
La legge considera le sporgenze degli edifici come parte integrante della struttura, inclusi i balconi sostenuti da travi aggettanti, a condizione che siano di notevole estensione e profondità. Le sole sporgenze esterne ad uso puramente decorativo, come fregi e sculture in aggetto, non sono computabili nel calcolo delle distanze legali tra gli edifici.