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Il termine serra bioclimatica (o a captazione solare) indica un sistema semplice ed efficace di risparmio energetico nell’edilizia. Si tratta solitamente di uno spazio chiuso posto in aderenza all’edificio, separato dall’ambiente esterno mediante ampie superfici vetrate e copertura trasparente od opaca a seconda delle esigenze.
Il vetro permette alla radiazione solare di entrare e impedisce alla radiazione emessa dalle superfici opache (muretti e pavimenti) di uscire, provocando un aumento di temperatura interna (effetto serra). Il calore viene poi trasmesso all’ambiente adiacente mediante un muro accumulatore (serra ad accumulo), attraverso delle aperture nella parte inferiore e superiore della parete (serra a scambio convettivo) o mediante superfici vetrate (serra a scambio diretto).
Se progettata correttamente, una serra bioclimatica può ridurre di oltre un terzo i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici. Oltre a tale risparmio economico, la costruzione della serra offre il vantaggio di trattare il volume interessato non computabile nel volume totale dell’immobile.
Titoli abilitativi
Dal punto di vista edilizio le serre bioclimatiche, in quanto volumi tecnici destinati ad uso non abitativo, non richiedono, di norma, alcuna autorizzazione edilizia e sono sempre realizzabili attraverso la S.C.I.A., purché vengano rispettati determinati requisiti che, se violati, comporterebbero la realizzazione di una struttura edilizia per la quale si rende necessario il titolo abilitativo.
Detti requisiti, previsti dalla normativa nazionale, possono variare in base alla Regione e al Comune.
Per gli edifici esistenti vi è la possibilità di chiudere le terrazze con vetrate che saranno considerate “volumi tecnici”, in quanto aventi una funzione impiantistica energetica con destinazione d’uso non abitativo. In questo caso, l’opera non è soggetta a concessione edilizia.
Problematiche condominiali
Con riferimento agli edifici in condominio, la realizzazione di serre bioclimatiche può incontrare limiti particolari in relazione alla tutela del decoro architettonico del fabbricato, da intendersi quale ” l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia” (Cass. civ. n. 27224/2013).
S’incorre nella violazione di tale armonia ogniqualvolta si operi nel senso di modificare l’originario assetto del fabbricato, variando anche soltanto “singoli punti o elementi”, indipendentemente dalla valenza estetica o artistica dell’edificio.
In termini generali la costruzione della serra solare in condominio deve ritenersi legittima purché:
– rispetti il decoro architettonico dell’edificio nei termini sopra specificati;
– non arrechi pregiudizio agli altri condomini;
– assicuri un pari uso del bene comune.
Sono fatti salvi eventuali vincoli e/o limiti previsti dai regolamenti edilizi o dai singoli regolamenti di condominio. Ai sensi dell’art. 1138 c.c., infatti, l’assemblea dei condomini può introdurre regole finalizzate alla tutela del decoro architettonico.
Regole che, peraltro, se eccessivamente limitative del diritto di proprietà del singolo condomino, dovranno essere approvate all’unanimità o accettate da tutti i condomini.
Normativa locale
Occorre poi fare riferimento alle normative comunali. Alcuni regolamenti locali comunali considerano questi ambienti come volume abitabile da inserire nel computo dell’edificato, anziché considerarlo come un locale tecnico per il risparmio energetico, con conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire.
Nell’ambito delle normative igienico-sanitarie, occorre garantire un adeguato livello di illuminazione e ricambio d’aria nell’ipotesi di locale destinato alla permanenza di persone; quest’ultimo deve presentare una quantità sufficiente di aperture vetrate verso l’esterno in rapporto alla superficie in pianta del locale. Spesso il locale che affaccia esclusivamente sulla serra non rispetta questi requisiti.