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Prima di affittare un immobile, vi conviene chiedervi quanto pagherete di tasse su quello che incasserete, in modo da riuscire a capire se conviene o meno affittarlo.
Innanzitutto, distinguiamo due tipi di imposte, una riguarda l’avvio della pratica d’affitto e le altre aliquote che si applicano sull’affitto annuale e che vanno riportate nella vostra dichiarazione dei redditi.
Costi dell’affitto: l’imposta di bollo e di registro
Il contratto d’affitto va registrato obbligatoriamente quando la locazione dura più di 30 giorni e richiede due tributi:
- Imposta di registro che è pari al 2% sul valore del canone annuo di affitto e che va moltiplicato per tutte le annualità previste dal contratto. Può essere versata in un’unica soluzione o diluita annualmente, e ricalcolata in base alla rivalutazione annuale degli indici Istat.
- Imposta di bollo da versare al momento della registrazione, per ogni copia del contratto e al costo di 16 euro ogni 4 facciate.
Tassazione ordinaria per gli affitti
Il reddito che proviene dal canone dell’immobile affittato confluisce nel totale dei redditi percepiti che rappresentano l’imponibile Irpef su cui viene calcolata l’imposta da pagare.
L’Irpef varia a seconda dell’ammontare del reddito complessivo e, di conseguenza, l’aliquota per calcolare le tasse sull’affitto saranno tanto più alte quanto più alto sarà il reddito imponibile.
Il nostro sistema contributivo prevede 5 scaglioni di reddito:
- Reddito fino a 15.000 euro: aliquota del 23%
- Reddito tra 15.001 e 28.000 euro: aliquota del 25%
- Reddito tra 28.001 e 55.000 euro: aliquota del 38%
- Reddito tra 55.001 e 75.000 euro: aliquota del 41%
- Reddito superiore a 75.000 euro: aliquota del 43%
Quando è prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato?
Esistono dei casi in cui l’aliquota va calcolata al 10% per i contratti di locazione a canone concordato, ovvero quando le abitazioni sono ubicate:
- nei comuni con mancanza di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988);
- nei comuni ad alta tensione abitativa, secondo il Cipe.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.