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Lascia le finestre aperte durante un temporale, l’appartamento al piano inferiore a causa di forte pioggia si allaga e il condomino risarcisce il vicino per i danni subiti nella sua abitazione.
Questo è quello che esattamente che è successo ad un condomino, condannato dalla Corte d’appello di Napoli (sentenza n. 5 del 2 gennaio 2024) a rispondere dei danni, per aver lasciato aperte le finestre consentendo l’ingresso delle acque piovane dal suo alloggio a quello del piano inferiore.
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Le accuse del condomino danneggiato
Nel caso deciso dalla corte partenopea, il proprietario dell’appartamento danneggiato ha chiamato in causa sia il proprietario dell’appartamento al piano superiore, che il Condominio, ritenendoli entrambi responsabili delle infiltrazioni d’acqua all’interno del suo alloggio.
Da un lato, le infiltrazioni sono arrivate da zone comuni (di cui l’ente condominiale è il custode); dall’altro, sono state causate dal proprietario del piano di sopra che, durante un temporale, ha lasciato aperti gli infissi contribuendo a provocare l’allagamento.
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Le difese del condomino disattento
Durante il giudizio entrambe le parti hanno cercato di rimpallarsi le responsabilità.
In particolare, il condomino che ha lasciato le finestre aperte invoca a sua discolpa il “caso fortuito”: secondo lui le abbondanti precipitazioni sono state un evento imprevedibile e inevitabile, la vera causa dei danni.
L’acqua caduta durante il temporale non avrebbe potuto essere smaltita dalle grondaie del condominio, non adatte a sopportare condizioni di precipitazioni eccezionali. Ciò ha causato la tracimazione delle acque dal terrazzo all’alloggio del condomino danneggiato.
In ogni caso, la responsabilità è esclusivamente del Condominio perché non ha provveduto alla custodia e manutenzione delle grondaie.
Imprudente lasciare le finestre aperte durante un temporale
Per i giudici, al contrario, la responsabilità è soltanto del proprietario del piano superiore. É stata decisiva la consulenza tecnica eseguita durante il processo.
Infatti, si è appurato che se gli infissi dell’immobile fossero stati chiusi, avrebbero effettivamente impedito il riversarsi delle acque piovane all’interno dell’appartamento sottostante.
Secondo la Corte, la condotta tenuta dal condomino, consistita nell’aver lasciato aperti gli infissi, non rientra nella normale condizione di utilizzo dell’alloggio. Infatti, rientra nelle comuni regole di prudenza il chiudere porte e finestre in presenza di fenomeni ventosi e burrascosi piovaschi. Se osservati nel modo giusto, questi comportamenti eviterebbero il verificarsi di eventi dannosi.
Dunque, ogni responsabilità è stata attribuita al condomino distratto. In sostanza, i danni provocati all’immobile sottostante, di proprietà del danneggiato, sono stati causati all’allagamento dell’appartamento sovrastante di proprietà dell’altro condomino, a sua volta causato dal comportamento imprudente di quest’ultimo.