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Ha tutte le caratteristiche per essere considerato un vero e proprio momento di svolta, quello che vedrà protagonisti milioni di italiani a partire dal mese di gennaio 2024. Stiamo parlando del tanto annunciato passaggio dal mercato tutelato a quello libero per quanto riguarda i contratti di forniture domestiche di luce e gas attivi sul nostro territorio nazionale.
In sostanza, dopo un lungo periodo in cui la contrattazione tra gli utenti e le aziende fornitrici era mediata in toto da Arera (l’Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente), con l’arrivo del nuovo anno le famiglie e i lavoratori potranno – e, in un certo senso, dovranno – scegliere il venditore che si occuperà di fare arrivare metano ed elettricità nelle loro abitazioni.
Mercato libero, sono previste multe e sanzioni per chi cambia operatore?
In più occasioni, i vertici di Arera e gli esponenti di governo delegati in materia hanno ribadito che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero non avrà ripercussioni sui prezzi (che rimarranno sotto il controllo dell’Autorità) e sulle erogazioni, in particolare per quei soggetti ritenuti fragili (persone non autosufficienti, famiglie con invalidi o anziani, residenti in zone svantaggiate). Eppure, un po’ di preoccupazione sta montando nell’animo di molti cittadini.
La domanda è questa: se recedo il contratto con il precedente gestore per passare ad un altro, rischio di ricevere delle penali da parte di chi ha emesse le mie bollette in questi anni? Un quesito del tutto legittimo, che in queste ore molti italiani si stanno ponendo.
Cosa dice la legge per i clienti che escono in anticipo dal contratto di fornitura
Per rispondere, vale la pena osservare quanto indicato nella normativa vigente in materia. Nello specifico, la legge individua due oneri in capo ai due soggetti coinvolti:
- il cliente ha la facoltà di recedere il contratto in anticipo, dandone comunicazione all’azienda fornitrice utilizzando le modalità individuate nel momento della sottoscrizione;
- l’azienda fornitrice ha la facoltà di fissare un onere (e, quindi, una penale) per l’uscita anticipata del cliente dal contratto, ma la cifra stabilita deve essere proporzionata e non può eccedere la potenziale perdita economica direttamente subita.
Quindi, in sostanza, la risposta è sì, possono esserci delle penali per chi decide di interrompere in anticipo un accordo di fornitura. Questo però avviene molto di rado e, anche in quei pochi casi, l’onere per il recesso deve essere indicato in un’apposita voce del contratto in oggetto.