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Siamo abituati a sentire parlare di prescrizione in ambito giuridico, ma questo termine può riguardare anche le bollette. Proprio così: anche le bollette di casa possono andare in prescrizione, quindi estinguersi e non essere più esigibili. Scopriamo insieme in che modo e dopo quanto tempo.
Bollette in prescrizione: cosa vuole dire?
Proprio come un reato che passato un certo tempo stabilito dalla legge si estingue, va in prescrizione e di conseguenza non è più perseguibile, lo stesso può accadere anche per una bolletta. Superato un determinato lasso di tempo, non è infatti più possibile richiedere il pagamento di una bolletta e questa quindi non verrà più corrisposta dall’utente.
Cosa succede se non si paga una bolletta
Occorre però fare subito chiarezza: la prescrizione si avvia in automatico, non è necessario rivolgersi a un giudice e il semplice passare del tempo fa si che venga raggiunta, ma se il creditore si rivale contro il debitore per ottenere il pagamento attraverso un sollecito di pagamento o un atto giudiziario i termini della prescrizione si interrompono.
Bollette diverse, diversi tempi di prescrizione
I termini di tempo variano in base al tipo di bolletta. Nello specifico: la prescrizione si ha dopo 2 anni per bollette della luce, dell’acqua e del gas; dopo 5 anni per telefono e oneri condominiali ordinari; dopo 10 anni per oneri condominiali straordinari.
Al pari della bolletta del telefono fisso e degli oneri condominiali ordinari, hanno una scadenza di 5 anni anche le bollette legate ad alcuni servizi quali: TARI, vale a dire la tassa sui rifiuti; internet e televisione; riscaldamento per abita in condomini con riscaldamento centralizzato; servizi postali come per esempio una casella postale a pagamento; parcheggio, se si affitta un posto in un garage o in un parcheggio a pagamento. Infine anche le multe possono andare in prescrizione e anche in questo caso i termini sono di 5 anni.
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Quando si interrompe il termine di prescrizione
Il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dalla data di scadenza del pagamento dell’utenza ma, come specificavamo poc’anzi, un sollecito di pagamento o un atto giudiziario sospendono i tempi di prescrizione e il conteggio deve ripartire nuovamente dal primo giorno.
Non solo: anche un’ammissione del debito da parte del debitore è considerata un atto interruttivo della prescrizione, così come anche la richiesta di nuove scadenze temporali per procedere al saldo di quanto dovuto.
Dal canto suo il creditore deve essere in grado di provare di avere inviato un sollecito o un qualsivoglia atto interruttivo attraverso raccomandata o PEC.