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Per favorire l’acquisto di una prima abitazione di proprietà esiste la tanto discussa agevolazione prima casa che permette di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto.
I benefici “Prima Casa” spettano a chiunque acquisti per la prima volta una casa di proprietà, senza possederne altre nemmeno in comunione, nel proprio comune di residenza o dove intenda trasferirsi entro 18 mesi dall’atto.
Sono incluse nel beneficio fiscale tutte le abitazioni non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di pregio). E – come ha di recente chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda di un contribuente – sono inclusi anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà.
Bonus prima casa con nuda proprietà
In estrema sintesi, usufruire della agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa significa che:
- acquistando da un privato in esenzione IVA, si deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile e pagare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
- acquistando la prima casa da un’azienda, che applica l’IVA, versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. Le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano 200 euro ognuna in misura fissa.
La nuda proprietà può considerarsi prima casa?
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: sì, le agevolazioni dette “prima casa” possono interessare anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà.
Per fruire di questo beneficio nell’atto di acquisto di nuda proprietà, dovranno comunque essere rispettate alcune condizioni indicate nel Testo unico n. 131/1986, in particolare nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1.
I requisiti per accedere all’agevolazione
Affinchè questa tassazione agevolata sia fattibile, anche nei casi di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, all’atto dell’acquisto devono concorrere alcune importanti condizioni:
- non possedere altri immobili nello stesso comune, neppure in comunione con il coniuge;
- non avere giù usufruito del bonus prima casa sul territorio nazionale. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto;
- essere residente nel comune dove si acquista. Altresì è possibile richiedere residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
- l’abitazione, come specificato sopra, non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.