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Anche nel 2024 si potranno “scontare” le spese per realizzare un cappotto termico isolante attraverso il Superbonus (se abbinato ad altri lavori) e altri Bonus specifici per una casa green.
Come sappiamo, l’aliquota dello sconto fiscale Superbonus scenderà dal 110 al 70%. Questa, e altre misure, resteranno in vigore sia per i condomìni che per gli edifici singoli, fino a quattro unità immobiliari per ciascun proprietario.
Ci sono ancora dei dettagli da definire sulla legge di Bilancio, rispetto a proroghe possibili su lavori in corso. Nelle ultime ore sono arrivati degli emendamenti, perciò si dovrà attendere l’approvazione in Parlamento prima della definitiva entrata in vigore. In generale, l’impianto della “riforma dei bonus” sembra definito e bisognerà razionalizzare al meglio le risorse disponibili.
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Ma cosa accadrà ai lavori sul cappotto termico e sulla seconda casa? Facciamo chiarezza sulla base anche degli ultimi quesiti formulati all’Agenzia delle Entrate.
Con quali bonus si può fare il cappotto termico?
Il capotto termico può essere realizzato con agevolazioni Superbonus (abbinato ad altri lavori di ristrutturazione) o con Ecobonus, sia per proprietari di case singole che per interventi in condominio.
Come già è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2024 l’aliquota del Superbonus scenderà al 70%.
Il cappotto termico è considerato intervento trainante per ottenere il Superbonus. Il tetto di spesa per l’installazione di sistemi a cappotto è stato così ridefinito:
- 50.000 euro per gli immobili unifamiliari o indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro per gli edifici da uno a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro se gli edifici hanno più di otto unità.
Con riferimento al Superbonus, questo tipo di installazione è stata ritenuta determinante poiché consentirà di usufruire di detrazioni anche per altri interventi, tra cui la posa di nuovi infissi.
Il cappotto termico può essere agevolato anche con il Bonus ristrutturazione, con detrazione fiscale al 50% sulle spese sostenute, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile. In questo caso, il limite massimo di spesa è di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Infine, tra i bonus edilizi blindati per lavori di efficientamento energetico degli edifici (quindi mirati a risparmiare sui consumi) con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, c’è anche l’Ecobonus.
Nel 2024, il cappotto termico (e lavori affini) sarà agevolato dagli Ecobonus con uno sconto fiscale che varia tra il 50 e l’85% per i condomini.
I proprietari delle singole case potranno sfruttare l’aliquota al 50% per sostituire infissi e caldaie, e del 65% per interventi di isolamento termico (cappotto termico esterno, interno, ecc.) e building automation.
Oltre al cappotto termico, con l’Ecobonus dal 50 al 65% prorogato fino a fine 2024, si possono coprire altri interventi mirati all’isolamento termico e all’efficientamento energetico di una casa, quali:
- Acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, formati da generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- Acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
- Cambio di impianti di climatizzazione invernale con dispositivi ibridi a pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.
- Compera e posizionamento di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
- Acquisto di generatori d’aria calda a condensazione.
Inoltre, le strutture opache verticali (s’intende pareti isolanti o cappotti termici) e quelle opache orizzontali (coperture e pavimenti) con detrazione al 65%.
L’Ecobonus per il cappotto termico (e altri interventi) al momento risulta disponibile fino al 31 dicembre 2024.
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Cappotto termico sulla seconda casa e agevolazioni
Le detrazioni spettano solo per le abitazioni principali in caso di villette unifamiliari, da non confondere con il concetto di prima o seconda casa.
Perciò, il Superbonus con aggiunta del cappotto termico può essere richiesto anche:
- per la casa al mare o in montagna;
- per un immobile in affitto, in comodato, in usufrutto o per la nuda proprietà:
- per una seconda casa in condominio;
- per una casa unifamiliare.
In generale, il Superbonus agevola le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari di un unico proprietario. Quindi, un unico proprietario può chiedere il Superbonus per il cappotto termico (o lavori affini) solo su 2 dei suoi appartamenti.
Diverso è il caso dei condomini, dove i bonus si possono sfruttare per interventi su più parti comuni dell’edificio, fino a cinque volte. Nei condomini il cappotto viene installato sulle pareti che s’intendono parti comuni.
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