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Gli inconvenienti che possono sorgere all’interno di un condominio sono moltissimi e di natura diversa: dalla comparsa di un guasto alle tubature idriche alla rottura del citofono comune, passando per i cortocircuiti alla rete elettrica fino alla necessità di intervenire per una disinfestazione di insetti o roditori.
Per fortuna, in molti casi il verificarsi del problema viene previsto con anticipo dall’amministratore, che ne dà notizia ai singoli proprietari in sede di assemblea condominiale e predispone tutte le relative azioni per risolvere la criticità, tramite l’intervento di professionisti esterni o ditte specializzate.
Quando si verifica la gestione di iniziativa individuale all’interno di un condominio
Capita però che l’insorgere della problematica non possa essere valutata preventivamente.
È il caso degli inconvenienti imprevisti come la rottura del portone d’entrata o l’allagamento di un seminterrato a causa di una perdita o di un’infiltrazione.
Sono situazioni in cui non è possibile attendere l’intervento dell’amministratore: occorre agire in modo tempestivo, per garantire la piena fruibilità del condominio a tutti i condòmini e tutelare la sicurezza comune.
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Accade dunque che sia il singolo proprietario di un’unità immobiliare a farsi carico nell’immediato dei lavori necessari per risolvere la questione.
Questa circostanza viene definita dalla legge come gestione di iniziativa individuale ed esistono delle regole precise e definite che disciplinano questa materia.
Due infatti sono i temi che occorre mettere in chiaro all’interno del condominio:
- le circostanze in cui si rende necessaria;
- il rimborso delle spese sostenute da parte del singolo proprietario intervenuto.
Gestione di iniziativa individuale di un condominio: cosa dice la Legge
Non tutti sanno che la gestione di iniziativa individuale si verifica comunemente in tutta Italia, quando un condominio non raggiunge il numero minimo obbligatorio di unità immobiliari tale da esigere la nomina di un amministratore.
Stiamo parlando delle palazzine con meno di 8 appartamenti: in questi casi, la gestione degli affari correnti e del bilancio comune può essere delegata ad un singolo condomino in accordo con gli altri.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle spese sostenute per risolvere un imprevisto (ad esempio, la sostituzione della serratura del portone d’entrata o la riparazione di un tubo dell’acqua danneggiato), la Corte di Cassazione ha specificato che il criterio determinante nella valutazione è l’urgenza dell’intervento: quando non è possibile attendere l’arrivo dell’amministratore, il singolo proprietario va sempre risarcito.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.