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Il presupposto necessario affinché si possa procedere allo scioglimento del condominio è rappresentato dall’autonomia delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio o il gruppo di edifici. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio e quanto stabilito dalla legge.
Scioglimento del condominio: cos’è e cosa dice la legge
Lo scioglimento del condominio fa riferimento alla cessazione del regime condominiale relativamente ad una porzione di edificio o ad uno o più edifici. Forniamo un esempio pratico: può capitare che la gestione di un ampio condominio, composto da più edifici, diventi particolarmente impegnativa. Per far fronte a questa situazione è possibile ricorrere allo scioglimento del condominio.
Gli articoli 61 e 62 del Codice civile contengono delle disposizioni d’attuazione e, in particolare, nell’articolo 61 viene riportato quanto segue:
“Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”.
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Quando è possibile lo scioglimento del condominio?
Secondo quanto appreso nell’articolo 61, vi è una condizione essenziale per procedere con lo scioglimento del condominio che è rappresentata dall’autonomia degli edifici. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha sottolineato il principio secondo cui lo scioglimento del condominio di un edificio (o di un gruppo di edifici) appartenenti per piani o porzioni a proprietari diversi, può far sì che vengano costituiti dei condomini separati, pur restando alcune cose in comune.
Il requisito dell’autonomia strutturale è essenziale per poter procedere con lo scioglimento del condominio. In particolare, questa condizione può verificarsi anche tra le ali che costituiscono un unico edificio.
Chi dispone lo scioglimento del condominio?
Secondo quanto indicato nell’articolo 61 del Codice civile: “Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione”. La procedura di separazione avviene in automatico e le spese vanno ripartite tra tutti i proprietari.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.