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Quando il contratto di affitto non è registrato, esso non è valido e, di conseguenza, l’affittuario sarà costretto alla restituzione dei pagamenti ricevuti dall’inquilino.
Può capitare, però, che il proprietario di casa si rifiuti di procedere alla riconsegna dei soldi. Allora, cosa fare in questo caso?
Vediamolo insieme.
Affitto non registrato: quando si procede alla restituzione dei pagamenti
Se il contratto di affitto non è registrato, quindi, ogni patto previsto da quest’ultimo non ha validità.
I pagamenti corrisposti devono essere restituiti in due casi:
- in presenza di un contratto di locazione non registrato all’Agenzia delle Entrate anche se redatto per iscritto;
- nell’eventualità di un patto verbale che preveda un pagamento superiore a quello riportato nel contratto (se, ad esempio, all’inquilino viene richiesto il doppio della somma stabilita).
Nella seconda ipotesi, tuttavia, diventa oggetto di restituzione solamente la parte del canone non prevista dal contratto.
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Restituzione del canone d’affitto non registrato: tempistiche
L’inquilino può agire contro il locatore a partire dalla data di riconsegna dell’immobile al proprietario.
Da quel momento in poi, ha sei mesi per poter richiedere la restituzione dei pagamenti non registrati.
Tuttavia, nel caso di canoni di affitto in nero è spesso molto difficile dimostrare l’avvenuto pagamento. Difficilmente, infatti, l’affittuario avrà rilasciato all’inquilino una prova scritta della ricezione del denaro.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.