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Purtroppo accade spesso che, soprattutto nei condomini più affollati, qualcuno dei residenti si diverta a infastidire i vicini con scherzi e gesti goliardici.
Un atteggiamento che, se reiterato nel tempo, rischia di disturbare in modo pesante i condòmini divenuti bersaglio di una condotta scorretta, rendendo complicata la permanenza nello stabile.
Disturbare i vicini suonando i campanelli è un reato? La decisione dei giudici
Tra i gesti di dubbio gusto, uno di quelli più ricorrenti prevede che i responsabili decidano di suonare ripetutamente il campanello di un’abitazione, oppure il citofono, in modo da arrecare un danno acustico (e non solo) per chi ci abita. Il tutto in maniera consapevole e con il preciso intento di guastare il quieto vivere delle persone tramite l’insistenza di un comportamento pressante ed indiscreto.
Secondo quanto stabilito dalle sentenze di diversi tribunali, in linea con quanto previsto dalla legge del nostro ordinamento, la condotta che in modo esplicitamente voluto viene messa in atto con l’intento di danneggiare un individuo configura il reato di molestie o disturbo alle persone.
In virtù del disagio psicologico arrecato alla vittima, per i trasgressori le conseguenze sono tutt’altro che indifferenti: infatti, chi compie gli scherzi rischia una sanzione che prevede fino a sei mesi di reclusione e una multa fino a 516 euro.
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Cosa si può fare per fermare i vicini di casa che disturbano suonando i campanelli?
La tranquillità di un privato cittadino (o anche di una comunità più allargata) viene dunque riconosciuta come un diritto degno di tutela. In passato è stata la Corte di Cassazione a decretare questo principio, stabilendo anche come il singolo episodio di molestia sia già sufficiente affinché sussista una rilevanza penale.
In altre parole, non è necessario che il disturbo venga arrecato diverse volte per decretare come colpevole il vicino di casa scorretto.
Per regolamentare le situazioni condominiali in cui si verificano queste condizioni, i giudici hanno individuato delle aree specifiche all’interno delle quali deve verificarsi la molestia affinché venga considerata reato.
Sono i cosiddetti spazi comuni, luoghi aperti in cui tutti i condòmini (e anche i soggetti esterni) hanno libero accesso: parliamo delle scale, degli androni e dei viali pedonali.
Anche il telefono cellulare viene individuato dalla legge come possibile mezzo di disturbo. Per procede con l’intervento delle forze dell’ordine è sufficiente fare denuncia, in quanto il reato è perseguibile d’ufficio.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.