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Dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso anche ai titolari di Partite Iva in regime forfettario, quei soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito ricavi o compensi superiori a 25mila euro.
La fattura elettronica (chiamata anche E-fattura) è un documento digitale emesso a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
A differenza della fattura cartacea, quella elettronica è in unico formato XML e non è modificabile o alterabile. Inoltre, non può mai smarrirsi, è siglata con firma digitale e possiede un riferimento temporale preciso per garantirne autenticità e integrità.
Dove trovo le fatture elettroniche
A tal proposito, uno dei vantaggi della fattura elettronica è legato alla conservazione della stessa.
Le E-fatture, infatti, vanno conservate in modalità elettronica e tale obbligo di conservazione ricade sia sull’emittente della fattura che sul destinatario della stessa. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che garantisce la conservazione elettronica disponibile qui.
Per questo, le fatture elettroniche si possono trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo al Cassetto Fiscale. Una volta entrati, bisogna cliccare sulla sezione Fatture e Corrispettivi e seguire la procedura che consente di reperire le fatture per poterle consultare o scaricare e stampare.
Leggi anche: PARTITE IVA FORFETTARIE E OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA GUIDA
Dove trovo le fatture ricevute
Questo servizio online permette a tutti i privati di trovare le proprie fatture elettroniche, sia quelle emesse sia quelle ricevute, o dei loro duplicati informatici.
L’accesso tramite credenziali Spid, Pin o Inps è consentito ai titolari di Partita Iva che emettono la fattura, alle persone fisiche privati e consumatori finali che ricevono la fattura.
Prima di consultare o scaricare le fatture elettroniche, bisogna registrarsi al servizio, sottoscrivendo l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate.
Indirizzo PEC: è necessario in questi casi?
Quando il Sistema di Interscambio (SdI) riceve la fattura e l’approva in automatico per assenza di errori formali, questa viene anche recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.
Tuttavia, la PEC non è l’unico canale possibile. Non è obbligatorio avere e fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.
Inoltre, al privato consumatore finale l’esercente o il professionista è tenuto a consegnare una copia cartacea della fattura.