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Quando due coniugi procedono con la separazione o con il divorzio, in presenza di figli, la casa coniugale va automaticamente al genitore cosiddetto collocatario (ossia quello presso cui viene collocata la prole come da sentenza del giudice o decisione congiunta della coppia), indistintamente da chi sia il reale proprietario dell’immobile.
Nel caso in cui l’uso dell’abitazione venga concesso al coniuge che non ne detiene la proprietà, questo è da intendersi come temporaneo, fin tanto che i figli presentino determinati requisiti, tra cui la non-autosufficienza economica. Altra storia, invece, per quanto riguarda i figli di maggiore età, con percorso di studi concluso ma ancora disoccupati. Vediamo tutti i casi.
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A chi spetta la casa familiare dopo la separazione in presenza di figli?
La giurisprudenza ha stabilito che la casa familiare spetta al coniuge collocatario che, se non corrisponde con il proprietario dell’immobile, segue il principio del diritto di abitazione, ossia una cessione temporanea dell’abitazione.
Tuttavia, come accennato, al genitore cui viene affidata la prole non spetta la proprietà esclusiva della casa, tanto che, una volta raggiunti, da parte dei figli, i requisiti per la conclusione del diritto di mantenimento, questa torna al legittimo titolare.
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Quando cessa il diritto di abitazione?
Il coniuge perde il diritto di abitazione e deve, dunque, lasciare la casa familiare nei seguenti casi:
- se i figli si trasferiscono in un altro immobile senza il genitore;
- se il genitore e i figli si trasferiscono, congiuntamente, in un’altra casa anche se questi ultimi non hanno raggiunto l’autosufficienze economica;
- se viene meno il diritto al mantenimento per negligenza dei figli nell’adempimento ai doveri scolastici o per mancata volontà di cercare un lavoro;
- se i figli diventano economicamente autosufficienti, anche nel caso in cui risultino ancora conviventi con il genitore collocatario;
- se i figli raggiungono o superano i 30 anni di età, età limite individuata dalla Cassazione oltre il quale il mantenimento non è più dovuto.
Il genitore ha diritto all’abitazione anche se il figlio è disoccupato?
Benché non sia un vero e proprio vincolo per la cessazione del diritto di abitazione, il completamento del ciclo di studi è una tappa chiave nello sviluppo del principio di autoresponsabilità. Ciò significa che, sia che si scelga di proseguire gli studi all’Università, sia che ci si fermi dopo il conseguimento del diploma di maturità, i figli avranno comunque acquisito una capacità lavorativa.
Quest’ultima servirà ai giovani ad inserirsi nella società e, fin tanto che questo processo sarà in atto, il diritto al mantenimento – e dunque quello di abitazione del genitore collocatario – rimarrà intatto.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.