Indice dei contenuti
Non è raro che un singolo immobile appartenga a più soggetti: un appartamento intestato ai figli dai propri genitori oppure al quartino acquistato da una coppia che in esso ha deciso di eleggere qui la propria dimora familiare. In queste situazioni, chi deve pagare le quote condominiali?
L’amministratore può rivolgersi, indistintamente ai vari comproprietari pretendendo il versamento dell’intero dovuto oppure può esigere soltanto, in proporzione, la quota del singolo contitolare?
Questi dubbi sono stati risolti dal Tribunale di Terni n. 22 con una sentenza del 9 gennaio 2023.
Il caso concreto: comproprietario in condominio e pagamento della quota intera
In un fabbricato umbro, un contitolare di un immobile risultata insolvente per le quote condominiali di 7.500 euro per oneri comuni mai versati.
L’esito dell’assemblea in cui erano stati ratificati i bilanci era stato comunicato al comproprietario ma, nonostante tale comunicazione e i molteplici solleciti circa il pagamento degli arretrati, il suddetto comproprietario non versava alcunché.
Nel giugno del 2020 era quindi stato chiesto ed ottenuto dall’ente un decreto ingiuntivo a carico del condòmino moroso al quale però egli si opponeva, sostenendo che non doveva nulla dato che non aveva mai ricevuto alcuna convocazione alle varie assemblee e quindi, il titolo su cui si fondava l’ingiunzione, era invalido.
Leggi Anche: A CHI APPARTIENE IL POZZO LUCE CONDOMINIALE?
Per l’opponente, inoltre, sarebbe stato corretto versare soltanto parzialmente gli oneri comuni, visto che era contitolare dell’immobile in questione solo per 2/9.
Nonostante ciò, l’ufficio umbro, esaminati gli atti, ha rigettato l’opposizione, ha confermato il decreto opposto e ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Mancata convocazione in assemblea che approva il bilancio: quando è impugnabile?
Nella lite in esame, l’opponente aveva eccepito la mancata convocazione all’assemblea che aveva approvato i bilanci su cui si fondava l’ingiunzione.
Per questo motivo, chiedeva l’annullamento del titolo. Tale conclusione non è errata, ma nel rispetto due condizioni:
- non deve essere trascorso il termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della riunione (art. 1137 c.c.);
- in sede di opposizione, l’invocata invalidità dell’assemblea, deve essere sollevata nella forma della domanda riconvenzionale (art. 1137 c.c.).
Nel procedimento qui considerato, nulla di ciò è avvenuto e perciò ogni pretesa di invalidità del deliberato era inammissibile.
Comproprietario in condominio e responsabilità solidale delle quote
In occasione dell’opposizione al pagamento delle quote arretrate, il condòmino moroso si è opposto alla pretesa del condominio di volere il pagamento delle intere quote comuni riferibili all’immobile in questione data la sua limitata contitolarità (solo 2/9). Anche questa richiesta non è stata legittimata.
Infatti, nei rapporti, tra il condominio e i vari comproprietari di un immobile dell’edificio, opera la solidarietà passiva. Il fabbricato, perciò, per mezzo del suo amministratore, può chiedere, legittimamente, il pagamento dell’intero anche al singolo contitolare. Colui che avrà pagato, avrà, poi, la facoltà di recuperare il dovuto dagli altri comproprietari, a titolo di regresso (Cass., n. 21907/2011; Cass., n. 4769/1978).