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La figura professionale dell’amministratore di condominio è necessaria al fine del corretto e sicuro svolgimento della vita condominiale. Ma cosa succede quando il professionista a cui è stato affidato l’espletamento delle questioni ordinarie e extra-ordinarie dello stabile non risponde correttamente alle sue mansioni? Fin quando all’amministratore è dovuto il compenso se il suo mandato è stato revocato e affidato ad un neonominato?
A questa domanda ha risposto ha risposto il Tribunale di Sassari con la sentenza n.1114 dello scorso 4 novembre.
Diritto al compenso dell’amministratore di condominio: il caso
La vicenda riguarda un condominio nel Sassarese che ha citato in giudizio l’ex amministratore per due motivi differenti, successivamente trattati congiuntamente dal Tribunale della stessa città.
In primo luogo, al tecnico veniva contestata la somma da lui richiesta per l’espletamento delle sue mansioni nel periodo decorso tra il 10 ottobre del 2017 e il 10 ottobre del 2018.
Nello specifico, a seguito di un’assemblea risalente al 2016, i condomini avevano stabilito – oltre al compenso – che il mandato dell’amministratore sarebbe scaduto proprio in data 10.10.2017.
Il professionista, tuttavia, non avendo ricevuto alcuna revoca, ha continuato a occuparsi delle questioni condominiali fino a marzo del 2018, quando è stato sostituito dal nuovo entrante che ha affiancato per il consueto passaggio di consegne.
Secondariamente, la contestazione includeva anche la cattiva gestione del mandato per irregolarità riscontrate in termini di debiti accumulati dal condominio.
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Cosa dice la legge in merito al diritto al compenso dell’amministratore di condominio?
È stato l’ex amministratore, però, a rivolgersi al Giudice di Pace per richiedere la corresponsione dei compensi fino a quel momento negatigli dall’assemblea condomiale, oltre al risarcimento per revoca senza giusta causa.
Quest’ultima, per far fronte all’accusa di mancato pagamento, ha fatto appello al concetto di prorogatio, che stabilisce che il pagamento al professionista per mansioni svolte successivamente alla cessazione dell’incarico debba riguardare unicamente le attività definite “urgenti”.
A seguito di verifiche, il Tribunale ha citato l’articolo n.1129 del Codice civile chiarendo come, nel tempo intercorso tra il 10 ottobre 2017 e il 12 marzo 2018, l’amministratore abbia prestato servizio non solo per attività straordinarie, ma anche per quelle ordinarie.
Inoltre, il Giudice ha riconosciuto il diritto al compenso del professionista anche per il periodo che ha visto il passaggio di consegne tra il vecchio tecnico e il nuovo mandatario, ossia dal marzo del 2018 al dicembre dello stesso anno.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.