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Talvolta, capita di ritrovarsi all’interno di condomini e palazzine in cui i proprietari e gli inquilini delle unità immobiliari vivono distanti o sono spesso assenti. In questi casi, per l’amministratore non è semplice convocare tutti i diretti interessati per una riunione comune.
Nella maggior parte dei casi, la comunicazione che annuncia lo svolgimento dell’assemblea condominiale viene recapitata tramite un messaggio sul cellulare o un’email, ma può capitare che alcuni condomini non ricevano l’invito. Cosa fare in questi casi? Vediamo tutto quello che c’è da sapere.
Condomino non invitato a partecipare all’assemblea condominiale: quali conseguenze?
Innanzitutto è bene ricordare che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, l’avviso di convocazione della riunione condominiale dev’essere recapitato a tutti i soggetti interessati con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione. Questo per permettere a tutti i condomini di visionare i punti inseriti all’ordine del giorno e prepararsi alla discussione.
Qualora uno dei titolari delle abitazioni presenti nell’edificio non riceva l’invito a partecipare all’assemblea, si viene a creare una situazione alquanto delicata: difatti, in alcuni casi previsti dalla legge, la mancata ricezione dell’avviso può portare all’annullamento della riunione e di tutte le delibere approvate.
Tuttavia, occorre fare alcune distinzioni.
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Cosa può fare un condomino che non è stato avvisato dell’assemblea condominiale?
Nel caso in cui un condomino non venga invitato a partecipare all’assemblea del proprio stabile, la giurisprudenza compie una triplice distinzione:
- se il diretto interessato riceve notizia solo a seguito della riunione, è sua facoltà quella di presentare istanza per chiedere l’annullamento delle delibere e delle decisioni prese in sede di assemblea;
- se il condomino che non ha ricevuto la comunicazione partecipa comunque all’assemblea senza sollevare il problema dell’invito, scatta quella che viene chiamata “acquiescenza sanante” e il diretto interessato non ha facoltà di annullare gli effetti dell’assemblea;
- se il condomino in oggetto partecipa all’assemblea e fa notare subito il vizio di omessa comunicazione, è sua facoltà quella di chiedere l’annullamento degli ordini del giorno, come anche di chiedere una nuova convocazione della riunione in data successiva.