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Fa spesso molto discutere una norma, che riguarda la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza dell’ordine di demolizione di un immobile. Di cosa si tratta? Vediamo i diversi casi e cosa dice la legge.
La norma
L’art 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia dispone che:
“L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2000 euro e 20000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Nessuna possibilità di evitare la sanzione massima quindi, se si incorre in questa situazione. Tuttavia, la norma è spesso al centro di dibattiti legislativi, e diverse sono le norme che spesso hanno ribaltato queste parole.
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I casi
Il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 12 ottobre 2022, n. 843 ha dichiarato che si decide per la sanzione massima di 20000 euro se gli abusi sono realizzati su aree vincolate, inedificabili o a rischio idrogeologico elevato.
Il caso specifico creava questa precisa condizione, dato che l’area era soggetta a vincolo ambientale-paesaggistico per acque pubbliche, non edificabile perché in fascia di rispetto fluviale e a rischio idrogeologico.
I giudici hanno dichiarato che l’ufficio tecnico comunale era tenuto obbligatoriamente ad applicare la sanzione pecuniaria massima. Anche il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 12 ottobre 2022, n. 768, ha evidenziato che la decisione riguardo alla sanzione massima spetta al legislatore e non alla pubblica amministrazione.
Questo perché punisce non tanto la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerate, ma la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione. La condotta che si punisce risulta identica sia nel caso di abusi edilizi macroscopici, sia nell’ipotesi di abusi più modesti. L’obiettivo della sanzione è quello di tenere economicamente indenne il Comune delle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.