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Nell’ordinamento legislativo italiano che disciplina i rapporti tra il proprietario di un’unità immobiliare e il cittadino a cui viene concessa in affitto, c’è una sezione apposita dedicata alle norme sui contratti di sublocazione. Stiamo parlando della possibilità per il conduttore di cedere l’abitazione – in tutto o in parte – ad un soggetto terzo, che andrebbe così a prendere il suo posto all’interno dell’appartamento (o solamente in alcune stanze).
Esistono però dei vincoli e delle limitazioni a questa tipologia di contratto, stabiliti dalla legge in modo da tutelare la figura del locatore da eventuali danni o scorrettezze perpetrati da parte dell’affittuario. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere e quali sono i diversi scenari possibili.
Contratto di subaffitto di una stanza: caratteristiche e requisiti
Quella che si viene a identificare con il contratto di subaffitto è una situazione in cui il nuovo inquilino che entra nella residenza sottoscrive un accordo con il conduttore, che gli cede una o più stanze della casa precedentemente presa in affitto.
Il nuovo contratto dipende da quello principale, in tutto e per tutto: non può avere una durata maggiore e può essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate solo se è stato espresso l’esplicito consenso da parte del proprietario dell’appartamento (nonché locatore del contratto originale).
Esistono però anche dei margini normativi più flessibili. Ad esempio, il canone di sublocazione può anche essere maggiore del canone di locazione originario, a meno che non vi siano controindicazioni specificate nel contratto.
È possibile subaffittare senza il consenso del locatore?
Come detto, la stipula di un contratto di subaffitto di un alloggio o di una delle sue stanze ad un soggetto terzo può avvenire solo quando il proprietario della residenza si esprime in maniera favorevole, dando il via libera all’operazione. Negli ultimi anni il legislatore ha ipotizzato diverse volte di liberalizzare questa pratica, prescindendo dal consenso del conduttore originario.
E invece non solo l’allargamento delle maglie non c’è stato, ma sono rimaste in vigore anche le due facoltà attribuite al locatore nel caso in cui il suo appartamento venga subaffittato senza la sua volontà: può essere avanzata una richiesta di risarcimento danni al conduttore che non ha chiesto l’assenso, così come può essere imposto l’abbandono immediato dell’appartamento da parte del sublocatore.