La certificazione energetica per gli immobili è obbligatoria in Italia dal 1 luglio 2007. Il suo scopo è quello, per immobili nuovi e vecchi, di:
- dichiarare il relativo rendimento energetico;
- permettere all’inquilino di organizzare e gestire i consumi al meglio;
- dare a eventuali nuovi inquilini la possibilità di farsi un’idea delle spese.
L’APE solitamente viene redatta da professionisti regolarmente iscritti all’albo (geometri, periti, ingegneri ecc…), attraverso metodologie di calcolo ben precise.
Nel caso in cui ci si trovasse in condominio, è importante sapere che agli amministratori è stato reso obbligatorio comunicare agli inquilini o a chi fosse interessato ad acquistare un appartamento i dati utili a stilare il certificato. In questo modo ogni condomino potrà affidarsi a un certificatore di fiducia.
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Categorie di immobili esenti dall’APE
Abbiamo messo a fuoco il carattere di obbligatorietà e utilità della certificazione energetica, ma quello che non tutti sanno è che l’obbligo dell’APE non è esteso a tutti gli immobili. Alcune categorie sono esenti, vediamo nel dettaglio quali e perché:
- le strutture agricole, artigianali, industriali e le non residenziali a patto che possiedano locali climatizzati, mantenuti a una precisa temperatura legata a esigenze relative al processo produttivo;
- gli immobili registrati come beni paesaggistici e culturali;
- le costruzioni che da piano urbanistico necessitano di un risanamento;
- gli edifici che necessitano di lavori di restauro (se riconosciuti di valore artistico o storico);
- gli immobili isolati di piccola superfici, pari o inferiori ai 50 metri quadrati;
le strutture con impianti per le produzioni istallati all’interno.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.