Indice dei contenuti
Negli appartamenti dei complessi condominiali la presenza di condizionatori è sempre maggiore, a causa di estati sempre più torride e di temperature sempre più insopportabili.
Ma cosa succede quando il condizionatore installato da un vicino di casa perde acqua?
Vediamo cosa dice la legge e a quali obblighi è tenuto il proprietario di un climatizzatore.
Il caso
Un caso di questo tipo è stato valutato dal Tribunale di Terni, che ha emesso la sentenza n. 572/2022, con la quale ha stabilito che un condomino che installa un condizionatore deve anche predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua.
Un condominio della città di Terni ha citato in giudizio un condomino, chiedendogli l’immediata rimozione dei condizionatori apposti sulle parti condominiali e facendo richiesta di un risarcimento dei danni causati dalla sua condotta non appropriata.
I condizionatori erano stati collocati sul marciapiede dello stabile ed essi, oltre ad essere antiestetici, potevano risultare pericolosi per bambini, anziani o animali in transito nelle vicinanze.
Il condominio richiamava l’articolo 7 del proprio regolamento condominiale, che vietava esplicitamente ai condomini di utilizzare le parti comuni dell’edificio, e affermava che l’assemblea aveva deciso che i dispositivi dovevano essere rimossi, ma che il condomino non adempiva alla delibera.
Dal canto suo, il condomino affermava che la sua unità immobiliare si trovava al piano terra rialzato e che aveva un proprio accesso separato dall’ingresso condominiale; e inoltre produceva l’atto di acquisto dell’immobile, ivi compreso un attestato di prestazione energetica fornito dal venditore, dal quale risultava che l’appartamento era dotato di due climatizzatori per ambienti quale unico metodo di raffrescamento e di riscaldamento.
Leggi Anche: VITA IN CONDOMINIO: CHE FARE SE IL NEONATO PIANGE SEMPRE
Le valutazioni dei Giudici
Dall’istruttoria attraverso documenti e testimonianze, è emerso che l’impianto di condizionamento era presente fin dalla costruzione dell’immobile, e nella medesima collocazione: pertanto il condomino non aveva utilizzato le parti comuni senza autorizzazione e non aveva violato il regolamento condominiale, ma aveva solamente continuato a mantenere la situazione preesistente e a utilizzare l’impianto già in essere da anni.
Per quanto riguarda poi la contestazione del danno all’estetica della facciata, è stato verificato che fin dalla costruzione dell’edificio l’andito era chiuso con una griglia in alluminio e quindi fin dal principio questo elemento era in discontinuità con il resto della facciata.
Peraltro, dal momento che l’immobile è di edilizia popolare, non si può ritenere che si tratti di un immobile di pregio nel quale la facciata assuma un particolare valore.
Obbligo di messa in sicurezza
Riguardo invece alla perdita di acqua, che d’inverno può gelare causando pericolo per i condomini e che rappresentava la maggiore contestazione nei confronti del condomino, il Tribunale ha stabilito che, dal momento che è risaputo che un tale tipo di impianto può avere delle perdite e che esse possono costituire un effettivo pericolo, il dispositivo deve essere messo in sicurezza da chi lo possiede e lo usa, adottando tutte le opportune cautele per evitare la fuoriuscita di acqua sul selciato, attraverso una manutenzione accurata e l’uso di adeguati metodi di raccolta dell’acqua.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.