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Il condominio risponde dei danni provocati dalla sbarra del garage che si abbassa all’improvviso? A rispondere al quesito è una sentenza recente del Tribunale di Lanciano. Vediamo il caso
Danno provocato da sbarra del garage: il caso
A porre il quesito è una coppia di genitori, il cui figlio minore è stato colpito in viso dall’abbassarsi improvviso della dalla sbarra automatizzata a custodia del garage condominiale. Il caso vede la coppia, che chiede risarcimento per il mancato funzionamento della sbarra, contro il condominio, che afferma che la sbarra fosse funzionante e non costituisse alcun pericolo.
Il condominio paga i danni se la sbarra del garage provoca un danno?
Dall’istruttoria è emerso che il funzionamento della sbarra automatizzata posta a chiusura dei garage condominiali fosse perfettamente regolare al tempo in cui è avvenuto l’infortunio.
Testimoni hanno confermato che, prima della chiusura, la sbarra producesse un rumore (simile a un forte “click“) percepibile all’udito e che solo dopo qualche secondo cominciasse ad abbassarsi. Lo ha confermato anche la perizia del Consulente Tecnico d’Ufficio, che ha rilevato come l’abbassamento della sbarra fosse graduale e dunque non pericoloso.
Alla luce delle prove raccolte, il Tribunale di Lanciano ha affermato il principio secondo cui non sussiste alcuna responsabilità del custode (Ex art. 2051 c.c.) se il bene è funzionante e che, quindi, non questo necessiti supervisione continua: sarebbe invece toccato al danneggiato prestare la dovuta attenzione, pertanto il danno va implicato a sua negligenza e imprudenza. Il Tribunale di Lanciano, ha pertanto rigettato la richiesta risarcitoria.
Quando c’è responsabilità?
Secondo la sentenza del Tribunale di Lanciano, si può evincere anche il principio contrario: il condominio sarebbe stato responsabile (ex art. 2051 c.c.), e pertanto soggetto a risarcimento, se la sbarra automatizzata si fosse abbassata all’improvviso, in maniera del tutto anomalo e inaspettato.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.