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Nel momento in cui si sottoscrive un contratto di locazione che riguarda un immobile di natura residenziale o commerciale, il titolare della struttura può chiedere all’affittuario di depositare una cauzione preventiva. Stiamo parlando di una cifra simbolica – quasi sempre equivalente a una o due mensilità di affitto – che serve a tutelare il proprietario da eventuali inadempienze, danni o morosità dell’inquilino.
Ma la domanda che in molti si fanno è questa: nel momento in cui si arriva al termine della durata del contratto, il locatario può saldare gli ultimi mesi di affitto utilizzando la cauzione depositata all’inizio? Vediamo insieme cosa dice la legge vigente in materia e cosa succede nelle diverse situazioni.
È possibile utilizzare la cauzione per pagare gli ultimi mesi di affitto?
Nonostante si tratti di una cifra limitata, il versamento della cauzione si aggiunge ai tanti altri costi da sostenere quando si entra in una casa nuova o si apre un’attività commerciale.
Per questo è importante sapere se e come è possibile riutilizzare quella somma prima del termine temporale inserito nelle pagine dell’accordo. Pur consapevoli che però esistono dei vincoli chiari e precisi in merito all’uso che viene fatto della cauzione, sia da parte del proprietario che la riceve, sia da parte degli inquilini che la versano.
Tutto quello che c’è da sapere
Seguendo alla lettera ciò che viene specificato dalla legislazione italiana, è bene sapere che non è possibile utilizzare la cifra depositata all’inizio del contratto per pagare gli ultimi mesi di affitto di un immobile.
Questo perché – come ricordavamo ad inizio articolo – la cauzione ha una natura cautelativa nei confronti del proprietario, che la restituisce all’inquilino a fine contratto se non vengono riscontrati danni alla struttura o ritardi nei pagamenti.
Detto ciò, nulla vieta ai locatari di accordarsi con il titolare della casa o dello spazio commerciale per usufruire di quella cifra, evitando così di pagare le ultime mensilità previste dal contratto. Questo accordo però può essere stipulato solo in via privata ed ufficiosa, in quanto non rientra tra le possibilità previste dalla normativa in materia.