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Chi vive all’interno di un contesto condominiale dovrebbe sempre effettuare la raccolta differenziata in maniera accurata, così da evitare le sanzioni da parte del Comune che vanno a ripercuotersi sull’intero stabile e non solo sul singolo trasgressore.
Quest’ultimo può essere individuato attraverso la documentazione rilevata tramite specifici sistemi di video sorveglianza appositamente installati?
Ecco le informazioni da conoscere sull’argomento.
Come denunciare chi non fa la raccolta differenziata?
Il condominio o i singoli condòmini possono segnalare alla polizia municipale il comportamento illecito di chi non effettua come si dovrebbe la raccolta differenziata.
Per procedere, è necessario però essere in possesso di una documentazione rilevata tramite specifici sistemi di videosorveglianza, la cui installazione è lecita.
Ogni condomino, infatti, non vuole sostenere i costi della multa che gravano su tutto il condominio.
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Per tale motivo, è lecito installare dei sistemi di videosorveglianza finalizzati a intercettare il trasgressore e i comportamenti scorretti. Questo è quanto stabilito all’interno delle Linee guida 3/2019 dall’Edpb (European data protection board).
Cosa sapere sull’installazione delle telecamere in condominio
La valutazione sull’interesse del titolare all’installazione di videosorveglianza deve essere messa per iscritto e deve considerare due fattori essenziali, ovvero:
- la mancanza di sistemi meno invasivi rispetto alla videosorveglianza per i diritti e le libertà delle persone;
- per procedere con l’installazione delle telecamere deve sussistere un motivo concreto, che coinvolga proprio quel condominio in uno specifico periodo di tempo.
Dove non si possono mettere le telecamere condominiali?
Per non violare la privacy, le telecamere devono riprendere esclusivamente l’area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti, senza riprendere i passanti che transitano al di fuori della zona interessata.
Per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza, in sede di assemblea è necessario raggiungere la maggioranza dei presenti e questi devono rappresentare almeno la metà dei millesimi dell’edificio.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.