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Il Decreto n. 212/2023, noto come “Salva-superbonus”, recentemente approvato dal Senato, segna una tappa significativa nel contesto delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, in quanto ha apportato alcune modifiche rispetto al suo originario impianto, relativamente a determinate fattispecie.
Un iter parlamentare senza sorprese
La conferma delle disposizioni originali del decreto-legge n. 212/2023, senza variazioni nel corso dell’iter di conversione in legge, riflette una volontà politica di garantire stabilità e prevedibilità al settore delle costruzioni e della ristrutturazione edilizia.
Tuttavia, nel corso del tempo, sono emerse complessità applicative e interpretative, suscitando preoccupazioni tra i contribuenti riguardo alla possibilità di vedersi richiedere la restituzione delle somme già percepite in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti.
In attesa di una modifica sostanziale della normativa, si è preferito attuare un intervento normativo mirato a sanare le situazioni di incertezza, introducendo disposizioni che prevedono espressamente la non restituzione delle somme già incassate attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura per i contribuenti che, in buona fede, abbiano intrapreso gli interventi senza tuttavia raggiungere il miglioramento energetico previsto.
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Come funziona la “sanatoria”
In questo contesto, il legislatore stabilisce in particolare che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (di cui all’ art. 21 del d.l. 34/2020) sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 (minimo del 30%), non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi. Ciò anche qualora, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui al progetto, non sia stato realizzato il miglioramento delle 2 classi energetiche prescritto.
Il Decreto-legge, con questa norma, ha introdotto una significativa novità in materia di Superbonus 110%. Tradizionalmente, il diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica o riduzione del rischio sismico è subordinato alla completa esecuzione dei lavori.
In assenza di conclusione dei lavori, le agevolazioni fiscali non spettano e quindi l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle somme già detratte o cedute sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.
Con il citato decreto, si introduce un’eccezione rilevante per i lavori relativi al Superbonus 110%, effettuati nel corso del 2023. Questa disposizione assume un carattere di sanatoria, in quanto prevede che la detrazione fiscale spettante – calcolata nella misura del 110% o del 90% a seconda dei casi – non sarà soggetta a recupero anche se gli interventi non verranno completati, inclusa l’ipotesi di mancato raggiungimento del miglioramento di due classi energetiche previsto dalla normativa.
Attenzione: tale eccezione riguarda specificamente le spese sostenute entro il termine dell’anno solare 2023 per lavori che beneficiano dello sconto in fattura o della cessione del credito e venga dimostrato che sia stato raggiunto un avanzamento dei lavori di almeno il 30%.
Praticamente, questa disposizione si applica esclusivamente agli interventi per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non trovando applicazione per le detrazioni fiscali fruite direttamente in dichiarazione dei redditi senza avvalersi delle suddette opzioni.
Infine, in base agli commi 4, 5 e 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate può disporre il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e alla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione.