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Per chi acquisisce all’asta parte di un fabbricato e, in seguito, acquista con compravendita la parte restante, pagando le imposte per intero, la condizione del trasferimento entro cinque anni vale solo per la parte di fabbricato comprata con agevolazioni. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 564 del 26 agosto 2021.
Prescrizione quinquennale per acquisto all’asta
La risposta della Agenzia delle Entrate fa seguito all’interpello presentato da una società che si è aggiudicata all’asta tre quarti di un fabbricato, in parte da ristrutturare in parte da demolire, beneficiando dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del DL n. 18/2016.
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La stessa società ha acquistato, in seguito, con contratto di compravendita, il rimanente quarto dello stesso fabbricato. La società ha così chiesto se, in sede di vendita, l’intero fabbricato dovesse rispettare la prescrizione quinquennale prevista solo per i 750 millesimi acquistati con l’agevolazione o se tale indicazione valesse per la vendita di tutto l’edificio.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ritenuto che il trasferimento entro il quinquennio vada riferito solo ai tre quarti del fabbricato acquistati con agevolazione; la restante parte, acquisita con regolare contratto di compravendita, può essere venduta. L’istante beneficia quindi delle agevolazioni per i soli 750 millesimi di proprietà.
Onde evitare sanzioni, conclude l’Agenzia, si suggerisce vendere i 750 millesimi del nuovo fabbricato edificato entro i termini stabiliti dall’articolo 16: questo prevede il trasferimento entro i cinque anni successivi dei beni immobili acquisiti nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare a fronte del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
I restanti 250 millesimi del fabbricato, acquistati con regolare contratto di compravendita e dopo pagamento delle relative imposte in misura ordinaria, potranno essere venduti oltre il termine quinquennale dall’acquisto.