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Quando si decide di acquistare un immobile è sempre bene accertarsi se esistano per legge delle agevolazioni che permettono di risparmiare una parte del denaro previsto per l’investimento. In particolare, la normativa attualmente in vigore nel nostro ordinamento prevede uno sconto sul valore delle imposte che occorre versare allo Stato nel caso in cui la persona acquirente decida di dichiarare come prima casa lo stabile oggetto della compravendita.
Benefici prima casa, quali sono le procedure per ottenere l’agevolazione
A dispetto di quanto si sia portati a pensare, la regolamentazione del nostro Paese pone dei paletti molto stringenti per usufruire dei cosiddetti benefici prima casa. I limiti sono soprattutto di natura temporale e, quando non vengono rispettati, portano alla decadenza dei bonus. Non solo, per chi non rispetta le scadenze imposte dall’apparato legislativo possono scattare multe e sanzioni anche molto pesanti.
Nello specifico – sempre secondo quanto previsto dalla legge – per accedere alle agevolazioni sulla prima casa durante la compravendita di un immobile è necessario comunicare la volontà dell’acquirente di stabilire la propria residenza nell’abitazione entro un anno dalla data del rogito.
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Occorre spostare il proprio indirizzo di residenza per usufruire dei benefici prima casa?
Questo termine temporale non è prorogabile, è valido su tutto il territorio nazionale e prescinde dalle modalità con cui è avvenuta la compravendita. Allo stesso modo, l’obbligo di spostare l’indirizzo di residenza entro un anno non c’entra nulla con il valore economico e la tipologia dell’immobile acquistato: entrambi i parametri infatti esulano da qualsiasi valutazione di natura tributaria.
I problemi sorgono nel momento in cui non si rispetta la scadenza dei dodici mesi. In questo caso, i benefici fiscali per il pagamento delle imposte dovute (ossia la tassa di registro, la tassa ipotecaria e la tassa catastale) non saranno più validi. Inoltre, da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere irrogata una sanzione pari al 30% della cifra riportata sull’atto notorio.