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In tema di bollette di luce e gas, incombe sul gestore l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore, mentre l’utente (nel nostro caso, il condominio) deve dimostrare che l’anomalia dei consumi registrati in bolletta è dovuta a fattori esterni al suo controllo e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti all’adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite
Lo ha stabilito il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 568 del 7 giugno 2023, che torna sul tema, sempre attuale, delle bollette troppo alte, fornendo utili indicazioni su come contestarle in modo efficace.
Il fatto
Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo notificato dalla società fornitrice di luce e gas per circa 6.700 euro di bollette non pagate.
Per il condominio, l’ingiunzione di pagamento è illegittima. Innanzitutto, perché la società creditrice non ha rispettato il beneficio di escussione previsto a favore dei condomini in regola con i pagamenti, stabilito dall’art. 63, comma secondo, c.c. Principio che impone ai terzi creditori del condominio di agire prima nei confronti dei condomini morosi, e solo dopo anche nei confronti degli altri condomini.
La richiesta di pagamento sarebbe poi esorbitante e del tutto infondata, in quanto, con riferimento a un certo periodo, il consumo era stato pari a zero perché il contatore era stato chiuso mentre, riguardo alla restante parte, le fatture non erano state affatto ricevute o, comunque, erano state contestate.
Il Tribunale di Teramo, tuttavia, ha respinto le tesi difensive del Condominio, confermando il credito vantato dalla società di luce e gas.
Beneficio di escussione
L’art. 63 delle disposizione attuative del codice civile, al secondo comma, dispone che «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini».
Si tratta del c.d. principio di escussione a favore dei condomini in regola con i pagamenti. Principio che, secondo il condominio, nel caso di specie sarebbe stato violato. Non la pensa così invece il giudice abruzzese.
In realtà, spiega il tribunale, l’art. 63 citato non riguardi la formazione del titolo esecutivo (sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, ecc.) – che ben può essere richiesto nei confronti dell’intera compagine condominiale – ma la sola fase di attuazione dello stesso, imponendo ai creditori di far valere, in via coattiva, quel titolo nei confronti dei condomini solventi solo dopo aver invano tentato l’esecuzione forzata nei confronti di quelli morosi.
Consumi anomali: la prova spetta al consumatore
Per ciò che concerne il merito della pretesa, il giudice ricorda che nei casi – come quello in esame – in cui si contestano i consumi risultanti in bolletta, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre tocca all’utente (nel nostro caso, al condominio) dimostrare che l’anomalia dei consumi registrati e dei costi troppo alti in bolletta è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
Nel caso di specie, il condominio non ha fornito alcuna prova adeguata a soddisfare tale onere probatorio, essendosi limitato solamente a eccepire il mancato recapito delle fatture e la contestazione dell’importo di quelle ricevute, senza però dare effettivo sostegno alle proprie ragioni.
La mancata ricezione della fattura in questione – a detta del condominio, mai inviata dalla società – non integra un valido motivo per legittimare per rifiutarsi di pagare; e, comunque, anche in questo caso il condominio non ha fornito la prova della mancata ricezione.
Bollette troppo alte
Il condominio, per sostenere la tesi dell’esorbitanza del consumo addebitatogli, avrebbe dovuto produrre in giudizio quantomeno le fatture relative agli anni precedenti e riferite al medesimo periodo stagionale di quelle contestate, consentendo così un raffronto da cui evincersi l’anomalia delle fatture oggetto di contestazione.
I precedenti
La sentenza del Tribunale di Teramo si pone nel solco della precedente giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come va ripartito l’onere probatorio tra le parti in materia di fornitura di beni. In caso di contestazione dei consumi, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, mentre spetterà all’utente dimostrare che l’anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato). Incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti all’adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite. (Cass. civ. 16/11/2021, n. 34701).