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Ancora grandi novità nel mondo dei bonus fiscali, e in particolare per ciò che riguarda il Bonus prima casa per i giovani under 36; solamente qualche giorno fa, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni importanti chiarimenti attraverso la circolare numero 12 E, che disciplina i requisiti per ottenere l’agevolazione e alcune casistiche particolari.
Chi può accedere al Bonus prima casa
Lo avevamo già spiegato in questo approfondimento, dedicato completamente alla misura fiscale, ma ricordiamo anche in questo caso che l’agevolazione è stata prevista dal Dl Sostegni bis (730/ 20121), per tutti i giovani che hanno un’età inferiore ai 36 anni che intendono acquistare casa entro il 30 giugno 2022.
L’immobile in questione dovrà risultare come la cosiddetta prima abitazione del richiedente e un altro requisito essenziale riguarda l’Isee: alla data della stipula dell’atto di acquisto non deve essere superiore ai 40mila euro.
Validità dell’agevolazione su pertinenze e preliminari
La nota dell’Agenzia sottolinea come i vantaggi di questo bonus possono essere applicati per estensione anche all’acquisto di pertinenze della prima casa.
Nei fatti, in questi casi, si potrà contare sull’esenzione del pagamento dell’imposta di registro, di quella ipotecaria e di quella catastale. Qualora sia soggetto a IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta uguale all’imposta che è stata pagata per la compravendita, che potrà essere utilizzato per far fronte alle imposte su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi, oppure in compensazione tramite F24.
Le stesse agevolazioni sul pagamento delle imposte sono poi applicabili anche per i finanziamenti in caso di acquisto, costruzione oppure ristrutturazione dell’immobile, mentre il Bonus prima casa non può essere applicato ai contratti preliminari di compravendita, anche se a seguito dell’acquisto è possibile presentare istanza di rimborso.