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Si può estinguere anticipatamente un prestito personale in forma di cessione del quinto? La risposta è sì e per farlo si può richiedere in anticipo il TFR senza attingere ai propri risparmi. Vediamo come funziona.
Il prestito in forma di cessione del quinto può essere richiesto da un lavoratore per svariate finalità e viene ripagato, per gli anni pattuiti con l’istituto di credito in base alla cifra concessa, decurtando tutti i mesi un quinto dello stipendio direttamente dalla busta paga.
Come altri finanziamenti, anche la cessione del quinto può essere estinta in anticipo rispetto alla scadenza fissata inizialmente nel prestito e l’articolo 125 del testo unico delle leggi bancarie e redditizie prevede che si possa fare accedendo al TFR.
Come si procede per l’estinzione del prestito tramite TFR?
Il primo passo da fare è il calcolo della somma che rimane da saldare per estinguere il finanziamento. Sarà la banca a fornire su richiesta il conteggio estintivo a cui andrà aggiunta l’eventuale penale prevista dal contratto di finanziamento che comunque, per legge, non può essere maggiore dell’1% rispetto al capitale dovuto. Una volta presa visione del debito da saldare, si può procedere ai calcoli con il proprio TFR.
Come funziona il TFR
Il TFR, ovvero Trattamento di Fine Rapporto è una sorta di tesoretto che i lavoratori dipendenti solitamente ricevono dall’azienda quando cessa il rapporto di lavoro. Ogni anno si matura l’equivalente di un anno di retribuzione diviso per 13,5, a cui si aggiunge il cosiddetto indice di rivalutazione. Basterà moltiplicare l’importo annuale per gli anni di rapporto con l’azienda e si ottiene il totale del proprio tesoretto. Non è detto però che per riscuoterlo debba essere risolto il contratto di dipendenza perché ci sono casi eccezionali in cui il TFR può essere erogato anticipatamente. Uno di questi è proprio la volontà di estinguere una cessione del quinto.
Quando si può estinguere la cessione del quinto con il TFR
La considerazione più importante da fare, una volta conosciuto il debito residuo e l’ammontare del TFR, è quella che riguarda il rapporto fra le due somme: il TFR supera l’importo da estinguere o è inferiore?
Quando il TFR supera il debito residuo tutto è in discesa, salvo raccogliere il consenso di chi è coinvolto nell’operazione, cioè il datore di lavoro, l’istituto di credito che ha erogato il finanziamento e l’assicurazione stipulata per proteggere il debito in caso di morte o perdita del lavoro. A questi se ne aggiunge un quarto per chi ha deciso di non lasciare il TFR in azienda ma di accantonarlo in un fondo pensionistico: in questo caso serve anche l’autorizzazione del fondo.
Se invece il TFR non copre la parte di debito ancora da pagare e che si vuole estinguere, non è assolutamente possibile richiederlo in anticipo all’azienda o al fondo. La ragione del divieto risiede nella garanzia che serve alla banca o all’istituto finanziatore di avere necessariamente a disposizione questa cifra per coprire un’eventuale morosità nel corso della durata del piano di ammortamento.