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Nelle spese condominiali per la manutenzione vale il principio secondo cui si paga anche il potenziale utilizzo di un bene delle parti comuni. È così anche per le scale e per l’ascensore? Chi paga? Chi sta al piano terra deve pagare l’ascensore? Questo interrogativo è stato più volte oggetto di dispute legali. La legge non ammette interpretazioni, tuttavia offre deroghe e scappatoie. Ecco come funziona.
Chi abita al piano terra deve pagare le spese dell’ascensore?
La risposta alla domanda è racchiusa nell’articolo 1124 del Codice civile, che recita:
“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.
In una ordinanza del 2018 (numero 22157) i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno attinto dall’articolo 1117 del Codice civile per chiarire che:
“Al pari delle scale, l’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune, anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne”.
Detto in altre parole, anche chi abita al piano terra, o svolge un’attività commerciale o professionale, paga l’ascensore, in quanto potenziale fruitore. Paga anche se decidesse di non utilizzarlo.
Lo stesso principio si applica alla manutenzione e pulizia delle scale.
Chi vive al piano terra potrebbe non pagare l’ascensore?
La domanda andrebbe posta al condizionale, poiché la legge consente a tutti i condòmini di esonerare chi vive al pian terreno dal pagamento dell’ascensore. All’assemblea condominiale viene concesso il potere di decidere. L’eventuale esenzione deve essere concessa con voto all’unanimità e approvata con delibera assembleare o inserita nel regolamento condominiale.
Come si calcolano le spese per l’ascensore in condominio?
Per manutenzione ordinaria dell’ascensore si intendono spese:
- Di pulizia e di lubrificazione;
- Di interventi meccanici, idraulici ed elettrici;
- Di verifica e di controllo di conservazione delle funi e delle catene;
- Di verifiche dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- Altri interventi di efficienza e sicurezza degli impianti.
Come detto, chi vive al piano terra (o possiede box, cantine e garage serviti dall’ascensore) paga le spese di manutenzione e sostituzione dell’ascensore, salvo diverse disposizioni decise in assemblea condominiale.
Le spese sono ripartite tra tutti i condòmini nella seguente modalità:
- Metà quota in base ai millesimi;
- L’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano, a cominciare dal suolo. Quindi per chi vive al pian terreno la seconda metà equivale a zero, poiché il suolo non ha altezza. Chi abita al pianterreno paga solo la prima metà, quella sui millesimali.
Di conseguenza, chi abita al pianterreno dovrà pagare solo il 50% in ragione dei millesimi posseduti, essendo pari a zero l’altezza del piano dal suolo.
Lo stesso criterio di calcolo si applica per le spese di manutenzione straordinaria, compresa la sostituzione dell’intero ascensore.