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La dichiarazione di un immobile ereditato va sempre inserita nel modulo dei redditi, indicando il numero dei giorni e la percentuale di possesso: a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate sul sito web Fiscooggi.it. Ecco il dettaglio del chiarimento.
Il caso di partenza
Sul sito web Fiscooggi.it l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una contribuente che pone il seguente caso: l’eredità di un cespite ottenuta dopo il decesso del genitore a ottobre 2020. Al momento di inviare il 730 precompilato per i redditi 2020, la dichiarazione di successione non è stata ancora presentata, pertanto la contribuente chiede: se la dichiarazione di successione non è stata ancora formalizzata, occorre inserire nel 730 la rendita dell’appartamento ai fini Irpef?
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Una precisazione: che cosa si intende per successione
La successione è la procedura giuridica con cui viene trasferito il patrimonio ereditario di una persona defunta agli eredi. Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento; legittima, ossia in mancanza di un testamento e disciplinata esclusivamente dalla legge.
Dichiarazione di un immobile ereditato, come ricorda l’Agenzia, l’articolo 456 del Codice Civile precisa che “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”; è da tale momento che l’erede diviene titolare del patrimonio della persona deceduta, anche se l’accettazione dell’eredità intervenisse in un momento successivo.
Di conseguenza, anche quando non sia ancora stata presentata la dichiarazione di successione, l’erede è sempre tenuto a indicare nella propria dichiarazione (modello 730 o redditi PF) il reddito derivante dall’immobile ereditato; inoltre va indicato il numero dei giorni (calcolati dall’apertura della successione al 31 dicembre 2020) e la percentuale di possesso.
Per la parte dell’anno che precede il giorno del decesso, invece, il reddito dovrà essere indicato nell’ultima dichiarazione che l’erede presenterà per conto della persona deceduta
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.