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Aumentare lo spazio esterno di vivibilità del proprio appartamento, con le nuove strutture che ormai si possono realizzare è diventato molto più semplice. Dall’altro lato, però, tutte queste opere richiedono il rispetto di una specifica disciplina al fine di non incorrere in sanzioni, finanche di tipo penale.
Non è infatti facile districarsi tra le varie norme regionali, comunali o quelle speciali di settore. Da ultimo si tenga presente anche il regolamento di condominio che potrebbe, addirittura, vietare all’origine la realizzazione di queste opere.
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Gazebo, tettoia, pergola, veranda
Fatta questa premessa, è quindi fondamentale sapere distinguere le varie opere per comprendere quale disciplina applicare di conseguenza.
Pergolato
Per pergolato si intende un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera con materiale di minimo peso di modeste dimensioni, facilmente amovibile e privo di fondamenta, che ha l’obiettivo di realizzare riparo e ombra (da ultimo, T.A.R. Puglia, sez. III, n.1562 del 18/11/2022).
Gazebo
È una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, che risulta essere coperta superiormente e aperta ai lati.
Ha una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, e può anche essere lateralmente da tende che si rimuovono con facilità.
Il gazebo può essere sia come struttura temporanea sia permanente e può essere posizionato in giardini o terrazzi,
Veranda
La veranda può essere presente su:
- balconi;
- terrazzi;
- attici;
- giardini.
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Ha grandi vetrate, che si possono aprire tramite finestre scorrevoli o a libro.
Dunque, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire (TAR Campania, sentenza n. 1682 datata 13 luglio 2023).
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Differenza tra pergola e pergolato
Condividendo l’etimologia della parola è evidente cha la pergola ed il pergolato abbiano qualcosa in comune.
Nel glossario dell’edilizia libera, alla voce n. 46 si parla però solo di pergolato, definito come opera di limitate dimensioni e non stabilmente fissato al suolo.
Ad ogni modo, seppur dal punto di vista normativo non è possibile individuarne una specifica differenza, questa la si può comunque individuare nella circostanza che, mentre il pergolato è realizzato in appoggio o aderenza a un edificio esistente (uno dei lati è chiuso dalla parete del manufatto adiacente), la pergola è libera su tutti e tre i lati.
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Pergola fotovoltaica
Sulla scia della svolta “green” imposta dall’Europa e grazie anche ad agevolazioni fiscali, ultimamente si è iniziata a diffondere la realizzazione di pergole fotovoltaiche.
La differenza della pergola fotovoltaica rispetto a quella classica risiede nell’inclusione, nella parte superiore, di un sistema di pannelli che vanno a realizzare un vero e proprio impianto fotovoltaico per uso domestico.
Tale innovazione fa in modo che la struttura di sostegno sia più solida di una normale pergola (realizzata spesso con materiali resistenti come l’acciaio o l’alluminio) e che venga aggiunto un impianto elettronico (“l’inverter”) che permette la conversione dell’energia da continua ad alternata.
Quali permessi servono per realizzarla?
Per l’apposizione dell’impianto fotovoltaico sul pergolato è sufficiente la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), pertanto essa rientra nel regime dell’edilizia libera senza necessitare permessi o autorizzazioni comunali.
Attenzione, però, a come vengono posizionati i pannelli sulla parte superiore della pergola. Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità.
Dunque, il requisito essenziale è che la pergola mantenga la sua funzione originaria di costituire un sostegno, essendo infatti la copertura un elemento no necessario, ma ammissibile a due condizioni:
- che i pannelli della copertura siano amovibili;
- che non si impedisca del tutto il passaggio della luce e dell’acqua.
Una volta rispettate queste condizioni, se non ci sono altre restrizioni nella disciplina urbanistica, l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla travatura di sostegno risulta essere irrilevante (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza n. 29 del 07/01/2021).
Pergole fotovoltaiche: pro e contro
Per quanto riguarda i contro delle pergole fotovoltaiche, è evidente che il design della struttura non possa essere leggero e liberamente scelto al pari di una normale pergola, dovendo essa sopportare il perso dell’impianto fotovoltaico nonché i vari collegamenti per l’impianto di accumulo.
Anche i costi devono essere debitamente presi in considerazioni, sia quelli relativi alla sua realizzazione sia quelli successivi di manutenzione dell’impianto.
Tra gli aspetti positivi, oltre a quelli in comune con una normale pergola (aumento dello spazio esterno vivibile, zona ombreggiata) si riducono essenzialmente al risparmio sull’utilizzo dell’energia elettrica necessaria per il proprio appartamento e, quindi, su un notevole risparmio sulla bolletta della luce.