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La ripartizione delle spese condominiali viene effettuata basandosi sui millesimi che ciascun condomino detiene all’interno dello stabile.
Che si sia proprietari di un grande appartamento, di un monolocale o di un solo piccolo scantinato all’interno dello stabile, questo non cambia il fatto che tutti devono contribuire in maniera proporzionale all’adempimento delle spese.
Ma cosa succede se un condomino dichiara fallimento e non corrisponde quanto dovuto al condominio? Le spese a lui spettanti potranno essere recuperate? La risposta è sì, scopriamo in che modo.
Il ruolo del curatore
Innanzitutto è bene precisare che una volta emessa una sentenza di fallimento, non si dovrà più fare riferimento al condomino fallito, bensì al curatore nominato.
Sarà quest’ultimo a esercitare diritti e doveri relativi alla proprietà dell’immobile condominiale e a sostituirsi al condomino anche in caso di assemblea condominiale.
Il curatore avrà sia diritto di voto sia il potere di impugnare le delibere assembleari.
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Cosa accade in caso di fallimento di un condomino
In caso di fallimento, ossia della dichiarazione di stato di insolvenza di un imprenditore commerciale, verrà avviata una procedura concorsuale liquidatoria.
Per quanto concerne il recupero di quanto dovuto al condominio occorre fare una precisazione. I crediti per oneri condominiali relativi a periodi antecedenti la data del fallimento sono di tipo concorsuale, il che significa che solitamente non sono soggetti ad alcun privilegio rispetto agli altri crediti ammessi al passivo.
Per poterli richiedere è necessario che il condominio faccia domanda di ammissione al passivo, entro i termini stabiliti per legge, vale a dire almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica, presentando insieme alla domanda la documentazione necessaria a provare il credito dovuto dal soggetto fallito.
Occorrerà dunque allegare i bilanci condominiali, il relativo verbale assembleare di approvazione, i piani di riparto e tutto quanto possa risultare utile a sostenere la richiesta.
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Saldo in presenza di liquidità
Godono di una via preferenziale invece le quote condominiali divenute esigibili successivamente alla dichiarazione di fallimento. Questo tipo di crediti viene saldato con precedenza assoluta rispetto agli altri.
Ciò che conta è che non vi siano contestazioni in merito e che vi sia capienza nell’attivo per poter procedere al pagamento. In queste circostanze, una volta che l’amministratore avrà presentato al Curatore la richiesta, le quote verranno saldate prima di procedere al riparto.
Saldo in caso di assenza di liquidità
Qualora invece non vi fosse la liquidità necessaria a sanare le spese, il condominio dovrà attendere la vendita dei beni acquisiti attraverso il fallimento.
Il ricavato verrà infatti utilizzato anche per provvedere al pagamento delle spese condominiali.
In caso di contestazioni
La procedura non sarà così snella qualora dovessero esserci delle contestazioni. In questa circostanza, il condominio dovrà fare domanda di insinuazione al passivo, chiedendo l’ammissione del credito in prededuzione.
Con prededuzione si intende la detrazione preventiva di una determinata somma da un dato ammontare prima di operare su questo successive operazioni contabili. Nel caso di esclusione del credito, invece, il condominio potrà opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione dello stato passivo, ove risulta la mancata ammissione.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.