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La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla risoluzione del contratto di compravendita immobiliare. In particolare, con l’ordinanza n. 25013 del 15 settembre 2021 ha stabilito che, se le parti sciolgono il contratto in modo consensuale, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale. Ecco le motivazioni, così come sono state spiegate sulla rivista FiscoOggi.it.
Contratto di compravendita: che cosa dice la legge
Il contratto di compravendita è regolato dagli articoli 1321 e 1372 del codice civile: il primo lo definisce come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, mentre il secondo stabilisce che “ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
In base al nostro ordinamento, dunque, il contratto di compravendita è irrevocabile, ma può essere sciolto per cause ammesse dalla legge o per mutuo consenso fra le parti.
Registro proporzionale per gli atti di risoluzione contrattuale: ecco perché
La Cassazione è stata chiamata a esprimersi in merito a un contratto di compravendita immobiliare stipulato nel 2013 tra due società e poi risolto per mutuo consenso dopo circa un anno. Quando si è trattato di registrare l’atto di risoluzione, il notaio ha versato l’imposta in misura fissa, mentre l’ufficio territoriale ha ritenuto che fosse dovuta in misura proporzionale e ha pertanto inviato un avviso di liquidazione.
I giudici della Cassazione, richiamando l’articolo 28 e il 38 del Testo Unico sull’imposta di registro, hanno dato ragione all’ufficio territoriale dell’erario. La normativa, infatti, “prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa solo in casi specifici e, principalmente, nel caso in cui la risoluzione derivi da una clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto. Al di fuori di queste ipotesi particolari, il secondo comma della stessa norma, prevede che l’imposta si applichi tenendo conto delle ‘…prestazioni derivanti dalla risoluzione'”. La richiesta dell’applicazione dell’imposta di registro proporzionale è quindi corretta.