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Chi non si è mai lamentato perché il cane del vicino abbaiava troppo o in orari non consentiti?
Se è vero, infatti, che il legislatore sta cercando di attribuire sempre più una maggiore tutela verso gli amici a quattro zampe, non significa che si possano superare determinati limiti in termini di immissioni, previsti da norme civili e penali.
Che cosa sono le immissioni in condominio?
Il nostro codice civile all’art. 844 prevede in via generale che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Come si può evincere da una semplice lettura della norma, il legislatore non stabilisce un preciso limite al rumore o alle esalazioni che è consentito produrre; utilizza, diversamente, un criterio variabile ed adattabile dato dalla media e normale tollerabilità.
Tale considerazione è fondamentale per comprendere le ragioni della decisione presa dalla Cassazione, sezione seconda, con l’ordinanza n. 1823 del 20/01/2023.
Animali domestici e quiete in condominio: il caso
I proprietari di alcune abitazioni confinanti con un fabbricato ad annesso appezzamento di terreno di proprietà di altri soggetti, ricorrevano in giudizio poiché lamentavano la sussistenza di rumori e di cattivi odori provenienti da tale fabbricato dovuti alla presenza di un numero considerevole di cani e gatti che erano ivi custoditi.
I proprietari del fondo si difendevano, affermando che all’interno del fondo non era svolta alcuna attività commerciale e che, pertanto, la legge non prevedeva alcun limite massimo alla detenzione di cani e gatti personali, custoditi inoltre nel pieno rispetto delle leggi potendo contare in un fondo annesso all’abitazione di ben 3020 metri quadri.
La vicenda giunge sino in Cassazione dopo che i primi due gradi di giudizio vedevano accolte le ragioni dei ricorrenti.
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Le motivazioni della Cassazione
Circa la critica mossa dai proprietari del fondo alla decisione della Corte di Appello di limitare la detenzione al numero di 6 animali, la Cassazione conferma la correttezza della decisione presa dal Tribunale.
Difatti, spetta al Giudice di merito valutare ed accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole.
Altro motivo di appello aveva ad oggetto il risarcimento liquidato dal Tribunale di Appello in € 2.000,00 per ogni ricorrente.
Per i Giudici di Cassazione, anche su questo punto la decisione della Corte d’Appello è corretta.
Come già affermato in numerose altre pronunce della Suprema Corte, l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza.
Non occorre quindi che vi sia un danno biologico o che venga provato uno stato di malattia, poiché la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno “in sé” bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale.
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Non accolte, infine, nemmeno le critiche mosse in merito alla mancata prova delle immissioni da parte dei ricorrenti.
La Corte sottolinea invece la correttezza ed esaustività dell’istruttoria avvenuta nei primi due gradi di giudizio, dovendo ritenersi provata la sussistenza di rumori e di cattivi odori sulla base di molteplici elementi:
- una perizia;
- l’attestazione del servizio veterinario;
- le testimonianze;
- lo stato dei luoghi.