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Gli incidenti e gli imprevisti che ciclicamente sorgono nella gestione di un condominio possono riguardare gli ambiti più disparati: dalla gestione degli spazi comuni alla ripartizione delle quote per il pagamento delle spese, fino alla pianificazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Nella maggior parte dei casi, le questioni vengono affrontate e risolte in sede di assemblea condominiale tramite un confronto tra i diversi proprietari delle singole unità immobiliari.
Ma cosa succede quando l’amministratore incaricato non convoca le riunioni comuni negli appuntamenti previsti durante il corso dell’anno?
Le responsabilità dell’amministratore
A fronte di un numero largamente maggioritario di amministratori che svolgono con professionalità e diligenza il proprio mestiere, ce ne sono altri (che per fortuna rappresentano una quota del tutto ridotta rispetto al totale) che invece non portano avanti l’incarico ricevuto in maniera completa, operando in modo parziale e non rispettando quanto previsto dalla normativa in materia.
Capita dunque che un amministratore assente e disinteressato alla vita del condominio si dimentichi di convocare le riunioni comuni in cui si riuniscono tutti i proprietari e gli inquilini dello stabile. Cosa fare nei casi come questo? Quali azioni portare avanti? E quali sono le responsabilità del tecnico non rispondente?
Cosa fare quando l’amministratore condominiale non svolge i propri compiti
Dato per buono che l’amministratore ha l’obbligo di convocare una riunione almeno una volta all’anno (in particolare, ciò si rende necessario in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, con conseguente ripartizione delle spese), è suo dovere indire un’assemblea anche quando a richiederla sono i condòmini che abitano l’edificio in oggetto.
Nello specifico, l’amministratore non può mai sottrarsi a tale adempienza qualora la domanda di convocazione venga avanzata da almeno due proprietari (o dai relativi inquilini presenti negli appartamenti), purché rappresentino almeno un sesto del valore complessivo della palazzina ripartito in millesimi.
Qualora la convocazione non avvenga nemmeno nel caso specificato, i condòmini hanno la facoltà di richiedere la rimozione del tecnico inadempiente: secondo quanto specificato dalla legge, la motivazione risiede nella “gestione fallace e non trasparente” delle questioni riguardanti la vita dello stabile.