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Può capitare di avere la necessità di consultare i documenti condominiali, ad esempio per controllare l’operato dell’amministratore di condominio o per arrivare preparati a una riunione.
Spesso, però, ci si scontra con ostacoli e difficoltà nell’ottenere le informazioni necessarie, portando a situazioni di incertezza e tensione all’interno del condominio: ma l’accesso ai documenti condominiali è un diritto dei proprietari?
Quali sono le regole in merito? Facciamo chiarezza.
Documenti condominiali: cosa dice la Legge
Il primissimo punto da chiarire è se l’accesso ai documenti condominiali sia o meno un diritto dei proprietari: la risposta arriva direttamente dalla legge di riforma del condominio del 2012, la quale sancisce che i condomini hanno il pieno diritto di visionare i documenti del condominio.
Non è perciò possibile negare ai condomini l’accesso a tali documenti da parte dell’amministratore condominiale, il quale non può tantomeno chiedere un compenso economico per la consultazione stessa.
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Lo scopo della norma relativa all’accesso ai documenti condominiali è di soddisfare allo stesso tempo gli interessi dei condomini, che hanno il diritto di consultarli e ricevere una copia, e quelli dell’amministratore, che deve essere libero di svolgere la propria attività senza intoppi.
Consentire l’accesso ai documenti condominiali ai proprietari permette loro di controllare l’operato dell’amministratore, garantendo una maggiore trasparenza e rendendo possibile una gestione più efficiente del condominio.
Limiti alla richiesta della documentazione condominiale
Sono comunque previsti, per legge, dei casi in cui l’amministratore può rifiutarsi – temporaneamente – di permettere la visione e consultazione dei documenti condominiali ai proprietari.
In effetti, i proprietari possono avere accesso alla documentazione del condominio a patto che:
- l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione;
- non sia contraria ai principi di correttezza;
- non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.