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Hai ricevuto un immobile in eredità e non sai come gestire la tassazione? Ecco alcune informazioni utili in merito ai vincoli fiscali imposti dall’eredità.
Tassazione dei beni immobili ereditati
Ereditare dei beni immobili comporta una serie di oneri fiscali ai quali adempiere correttamente e secondo i tempi, pena diverse sanzioni.
Il primo passo da compiere è pagare l’imposta di successione: una tassa propria dei beni ereditati e sancita in Italia nel 1862 con lo scopo finale di redistribuire la ricchezza.
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Dopo aver versato l’imposta di successione vanno pagate anche l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale:
- la prima è un’imposta indiretta fissa equivalente al 2% del valore dell’immobile e disciplinata dal decreto legislativo n° 347 del 31/10/1990;
- la seconda (l’1% sul valore delle quote dell’immobile) va versata ogni volta che si esegue una voltura catastale per cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti reali.
Ma nel caso in cui per l’erede si trattasse di una prima casa, sarà allora possibile ottenere delle agevolazioni fiscali, dalle quali risultano esclusi i beni di lusso. In questo caso le due precedenti imposte saranno equivalenti, in maniera fissa, a 200 euro, se l’erede:
- non ha un altro immobile come abitazione nello stesso Comune;
- non ha acquistato un altro immobile con la stessa agevolazione in un altro Comune;
- se trasferisce la sua residenza nel Comune dove si trova il bene ereditato entro 18 mesi dal passaggio di proprietà.
Un caso sotto la lente
Poniamo il caso che conseguentemente alla morte di un genitore, avete ricevuto in eredità un cespite nel 2020, quindi tre anni fa, e non avete ancora formalizzato la dichiarazione di successione.
Questo bene va inserito nel proprio 730?Si, in base all’articolo 456 del codice civile “la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”.
Quindi, dal momento in cui si diviene titolari del patrimonio del deceduto, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse avvenire in un secondo momento, si dovrà comunque considerare il bene come appartenente al proprio reddito.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.