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I balconi in un condominio sono a carico della proprietà dell’immobile che ne ha l’uso esclusivo, ma possono essere considerati anche una parte comune, se svolgono funzione necessaria a tutti i condomini, ad esempio se fungono da copertura o da decoro di facciata.
In merito al frontalino di un balcone in condominio, come si pone la legge? A chi spettano le spese di riparazione del frontalino del balcone condominiale
Lo spiega la sentenza del Tribunale di Taranto.
Frontalini dei balconi: cosa dice la legge sulla loro proprietà?
Il caso dibattuto a Taranto ha interessato la richiesta da parte del proprietario di un immobile al secondo piano di un palazzo di eliminare la pensilina protettiva fissata al frontalino del proprio balcone dall’inquilino del primo piano, grazie ad autorizzazione comunale in sanatoria.
Il proprietario della pensilina ha rifiutato la richiesta di eliminare il manufatto, che a suo dire era già posizionata in quel frontalino al momento dell’acquisto dell’immobile e soprattutto non poteva in nessun modo arrecare danno funzionale alla signora del piano di sopra, perché di piccole dimensioni e appoggiata al frontalino ma non ancorata.
Le argomentazioni del proprietario della pensilina
Il proprietario della pensilina posta al primo piano ha presentato a suo favore le seguenti argomentazioni:
- la pensilina era presente fin dalla costruzione dell’edificio;
- la costruzione della pensilina era stata autorizzata in assemblea condominiale.
Il giudice non ha accettato tali argomentazioni e ha dunque stabilito che i frontalini sono di proprietà esclusiva e quindi non è possibile né appoggiare né costruire alcun manufatto altrui.
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Frontalini balcone condominiale, chi ne ha la proprietà? La sentenza
Il giudice, con la sentenza n. 658 del 15 marzo 2022, ha deliberato che “i frontalini dei balconi a servizio di un appartamento sono da considerare di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento stesso, pertanto per fissarvi una pensilina di copertura del balcone sottostante, occorre dimostrare la fattispecie costitutiva del diritto di mantenere quella struttura in appoggio sulla proprietà altrui”.
Il proprietario del primo piano ha dunque dovuto rimuovere la pensilina sulla base del fatto che i balconi e le pensiline non sono parti comuni definite dal Codice civile art.1117, non essendo parti necessarie al funzionamento dell’intero edificio.
I frontalini dei balconi: quando sono parte comune?
Possono intendersi parte comune di un balcone condominiale i frontalini se il rivestimento degli stessi o le solette svolgono un ruolo decorativo della facciata del Condominio.
In questo caso, infatti, collaborano nel migliorare l’aspetto del palazzo e devono essere quindi mantenuti da tutti gli inquilini.
* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.