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La ripartizione delle spese per le riparazioni del balcone posto all’ultimo piano ha regole differenti dagli altri balconi condominiali.
Questo avviene perché il terrazzo posto a copertura di un palazzo non è un semplice terrazzo, ma rappresenta soprattutto un rivestimento isolante dell’intero edificio.
Le spese per la sua manutenzione devono, dunque, essere suddivise tra tutti i condomini.
Si tratta in particolare di interventi che mirano a migliorare l’isolamento ed evitare infiltrazioni di acqua e umidità.
Come dividere le spese del balcone all’ultimo piano
I lavori di coibentazione e isolamento che interessano il tetto, lastrico solare o la terrazza condominiale posta all’ultimo piano, implicano dei costi di manutenzione da discutere e approvare in assemblea, e le cui spese sono da dividere tra tutti i proprietari.
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Cosa si intende per balcone all’ultimo piano del Condominio
Il balcone posto a copertura dell’edificio in realtà deve essere chiamato lastrico solare o più semplicemente copertura condominiale, ed è l’area piana posta in sommità dell’edificio.
Quando il lastrico presenta anche dei parapetti, allora può prendere il nome di terrazzo condominiale.
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Il lastrico solare rientra nelle parti comuni come da legge, articolo 1117 del C.C, quindi tutti condomini devono sostenere le spese di manutenzione.
Il lastrico solare essendo di proprietà comune può essere utilizzato da tutti, e tutti i condomini devono possedere le chiavi per accedervi.
Non è permesso adibire il lastrico solare a utilizzo differente da quello previsto dal Regolamento condominiale, e non è permesso che sia di utilizzo privato del singolo appartamento posto all’ultimo piano.
Il lastrico solare può essere proprietà privata?
Se il terrazzo all’ultimo piano di un palazzo viene dato in uso privato, allora cambiano anche le regole di ripartizione delle spese, in caso di manutenzione e riparazione del terrazzo.
Spese per la manutenzione del balcone all’ultimo piano ad uso privato
Nel caso di lastrico solare ad uso privato, le riparazioni sono da dividersi, secondo l’articolo 1126 C.C, come segue
- un terzo delle spese sono a carico di chi ha l’uso esclusivo del terrazzo condominiale;
- due terzi delle spese sono a carico di tutti i condomini o della parte dell’edificio a cui il lastrico solare serve da copertura, in base ai millesimali di proprietà.
Va sottolineato che, se i danni sono ascrivibili esclusivamente all’omessa manutenzione del lastrico da parte del proprietario, sarà quest’ultimo a dover coprire da solo la spesa.
Danni da infiltrazioni provenienti dal balcone all’ultimo piano
In caso di danni causati da infiltrazioni di acqua proveniente dal terrazzo posto all’ultimo piano, è importante dapprima verificare quale sia la causa delle infiltrazioni, per capire chi sia responsabile delle stesse.
Se la causa del danno è da ascrivere al solo appartamento dell’ultimo piano, sarà il solo proprietario a dover rispondere dei danni; mentre, se il danno è causato da difetti di coibentazione o impermeabilizzazione, da cattiva manutenzione ordinaria, allora il danno è da dividere tra i condomini come da legge.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.