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La riattivazione della somministrazione del gas a distanza di circa un anno dalla sua sospensione unilaterale da parte della società fornitrice è un lasso di tempo eccessivo, per cui la società stessa deve risarcire il danno non patrimoniale, conseguente al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dai condòmini a causa della sospensione.
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 305 dell’ 11 gennaio 2023.
Anche se la sospensione dell’erogazione del gas è giustificata da motivi di sicurezza, tuttavia un anno senza gas è un tempo troppo lungo.
Scatta la condanna al risarcimento danni per inadempimento contrattuale a carico della società fornitrice.
Sospensione del gas: quando richiedere i danni
La vicenda inizia nel settembre 2015, con la sospensione dell’erogazione di gas disposta dalla società di gestione a tutte le unità immobiliari di un intero palazzo condominiale.
Secondo la società fornitrice, la sospensione era giustificata dall’esistenza di gravi anomalie dell’impianto a servizio del condominio, dovute a opere illegittimamente realizzate da alcuni condomini.
Era quindi necessario, per motivi di sicurezza, interrompere la somministrazione del servizio a tutte le scale del Condominio fino all’eliminazione di tali anomalie.
Due condomini protestano. Propongono ricorso cautela urgente ex art. 700 c.p.c. Dal momento che le opere illegittime denunciate non riguardavano le proprie unità, chiedono l’immediata riattivazione dell’erogazione del gas nelle loro abitazioni.
Il tribunale accoglieva il ricorso ordinando alla società di gestione l’immediato ripristino del gas ai ricorrenti. La società, tuttavia, dava esecuzione all’ordinanza quasi un anno dopo, nell’agosto del 2016.
Da qui la decisione dei due condomini di citare in giudizio la società fornitrice per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della sospensione del gas.
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Inadempimento contrattuale
Il tribunale ha dato ragione ai condomini.
Il giudice ricorda anzitutto che, in tema di adempimento delle obbligazioni, il creditore che chiede l’adempimento, la risoluzione o il danno, deve solo dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (nella specie, il contratto) e l’inadempimento di controparte. Di contro, il debitore deve dimostrare di avere adempiuto o la sua mancanza di colpa.
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti è stato stipulato il contratto di somministrazione per la fornitura di gas e che la società ha sospeso la fornitura del gas a tutto il Condominio – a suo dire – per motivi di sicurezza, per le anomalie riscontrate sull’impianto posto a servizio del Condominio e per la presenza in alcune unità abitative di impianti non a norma.
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Quando la sospensione del gas è illegittima
È evidente – afferma il tribunale – che la fornitura del gas è stata sospesa all’intero Condominio, benché solo alcuni proprietari avessero parte delle tubazioni e dei misuratori inglobate all’interno della verande in violazione della normativa in materia di sicurezza. Ciò ha costituito inadempimento contrattuale nei confronti di quei condomini i cui impianti erano, invece, perfettamente a norma.
Secondo le difese della società fornitrice, il ritardo nella riattivazione della fornitura del gas era imputabile al condominio, che non avrebbe deliberato e realizzato per tempo gli interventi necessari per eliminare le opere illegittime e consentire la riattivazione del servizio in sicurezza.
In realtà, proprio con specifico riferimento alle unità immobiliari dei due ricorrenti, è stato accertato in giudizio che le opere da realizzare riguardavano la sistemazione di una sotto-colonna che era di proprietà della stessa società fornitrice. Sicché i lavori sull’impianto potevano (e dovevano) essere realizzate dalla stessa società, e non dal condominio.
Colpevole ritardo
Il somministrante, dunque, pur se ha sospeso l’erogazione del gas per motivi, risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., per aver con colpevole ritardo, eseguito i lavori di manutenzione dell’impianto di sua proprietà e riattivato il gas ai condomini che avevano gli impianti interni alla loro proprietà perfettamente in regola, e che avevano più volte sollecitato il gestore a riattivare la loro fornitura (sul punto Cfr. Cass. civ. 22/12/2015, n. 25731).
Gas bloccato: come ottenere il risarcimento danni
Accolta dunque la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.
La mancata erogazione per un notevole lasso di tempo del gas metano – si legge nella sentenza – ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come “bisogno della vita”.
La riattivazione della somministrazione del gas a distanza di circa un anno dalla sua sospensione è un lasso di tempo eccessivo per cui la convenuta va condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, conseguente al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dai condomini, che il giudice ha equitativamente determinato in 5200 euro.
Rigettata, invece, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto, secondo il tribunale, i due condomini non hanno fornito le prove concrete del danno lamentato.