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L’impugnazione di delibera condominiale con avviso di seconda convocazione all’assemblea degli inquilini è fattibile e valida, se ad esempio il luogo di convocazione non è precisato con chiarezza.
Se la convocazione arriva nei tempi giusti e con le indicazioni adeguatamente espresse, nessuna impugnazione da parte degli inquilini potrà essere accettata, come definito anche dalla recente sentenza del Tribunale di Monza.
Convocazione all’assemblea, data e luogo devono essere ben chiari
Secondo l’articolo 66 C.C la lettera di convocazione ad assemblea in presenza deve essere mandata almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve riportare alcuni dati fondamentali come
- il luogo di convocazione;
- il giorno, data e l’ora;
- l’ordine del giorno.
Deve arrivare ai proprietari degli immobili in condominio tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Ne segue che, se uno dei dati sopra elencati dovesse mancare, la convocazione potrebbe non avere valore ed essere dunque oggetto di impugnazione da parte dell’interessato.
Invito a convocazione senza indirizzo
Nel caso in cui l’invito a partecipare all’assemblea condominiale non riporti in maniera esaustiva il luogo, la data, l’ora e l’oggetto della riunione, potrebbe accadere che la delibera assembleare possa essereannullabile.
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Quando una delibera condominiale può essere nulla?
Se alcuni condomini non sono stati regolarmente convocati, nei tempi e modi adeguati previsti dal Codice Civile, potrebbe accadere che questi presentino istanza di annullamento della delibera assembleare.
Se ad esempio, l’assemblea per qualsiasi motivazione si dovesse svolgere in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione, il condomino che non partecipa alla riunione potrebbe ritenersi “non convocato” e danneggiato da questo evento. Potrebbe di conseguenza richiedere l’annullamento per mancata regolarità.
Il caso dibattuto a Monza
L’indicazione del giorno e del luogo deve essere chiara e non generica. Lo ha definito la sentenza del Tribunale di Monza n. 571 del 10 marzo 2023, che ha precisato che se nella lettera di convocazione dell’assemblea in oggetto era stato indicato come luogo della riunione per la seconda convocazione quello utilizzato abitudinariamente, non sussiste motivo per impugnare la convocazione.
Nel caso infatti di piccolo condominio come quello interessato dalla sentenza di Monza, dove le riunioni si svolgono sempre nella stessa modalità, presso abitazioni dei residenti, se un inquilino non si presenta in assemblea è con consapevolezza e non perché non fosse al corrente del luogo.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.