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La nuova riforma del processo civile ha apportato una novità: una casa pignorata può essere venduta direttamente dal debitore, al fine di snellire le pratiche legali e l’iter processuale, alleggerendo così l’intero sistema giudiziario e le parti coinvolte.
Da oggi quindi l’esecuzione forzata dovrebbe diventare più semplice e rapida.
Debitore e vendita diretta della casa pignorata, come fare
Per effetto della riforma civile, da oggi il debitore può ora procedere in prima persona alla vendita della casa sottoposta a pignoramento.
Ciò è possibile depositando un’istanza al giudice di esecuzione, chiedendo l’autorizzazione per procedere alla vendita diretta dell’immobile pignorato. Perché ciò sia possibile, è però necessario il rispetto di alcuni requisiti:
- l’istanza deve essere depositata almeno 10 giorni prima dell’udienza;
- il prezzo di vendita deve essere pari o superiore a quello indicato nella relazione di stima;
- un’offerta di acquisto irrevocabile deve essere allegata all’istanza;
- a titolo di serietà, deve essere prestata anche una cauzione, che deve essere pari o superiore a un decimo del prezzo proposto;
- l’offerta e l’istanza devono essere notificate al creditore precedente e ai nuovi creditori almeno 5 giorni prima dell’udienza;
- l’offerta viene considerata respinta una volta trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di vendita.
Tramite questa procedura il debitore può avere la possibilità di soddisfare i creditori e liberarsi della posizione debitoria in tempistiche più brevi.
La vendita diretta della casa pignorata: quali sono i vantaggi per debitore, il sistema giudiziario e i creditori?
Tramite questa procedura si può procedere alla vendita diretta della casa pignorata da parte del debitore stesso, secondo quanto stabilito dall’articolo 568 bis del Codice di Procedura Civile: un nuovo articolo realizzato appositamente per disciplinare queste situazioni.
La vendita diretta si propone come una soluzione particolarmente favorevole per il debitore, in quanto gli permette di giungere al saldo del debito in tempi ridotti evitando il deprezzamento dell’immobile.
Senza la vendita diretta, infatti, la casa seguirebbe una procedura di vendita con frequenti ribassi, mentre, tramite la vendita diretta, è possibile proporre la casa ad un soggetto terzo rispetto al debitore e al creditore, il quale per legge deve offrire un prezzo congruo, quindi non inferiore a quello stabilito dal giudice.
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In dettaglio, qualora il prezzo offerto fosse inferiore alla stima, il giudice ha la facoltà di ordinare un’integrazione dell’offerta e della cauzione. In caso di mancata integrazione, quindi, l’istanza viene annullata e il debitore non può procedere alla vendita diretta.
La procedura della vendita diretta è funzionale anche per il sistema giudiziario, perché si riducono contemporaneamente le tempistiche e i costi dovuti al processo di espropriazione.
Allo stesso tempo, viene garantito il soddisfacimento dei creditori, rivelandosi così un metodo equilibrato per garantire gli interessi di tutte le parti coinvolte.
La liberazione della casa pignorata, cosa cambia
La riforma introduce anche alcune modifiche al procedimento di liberazione della casa pignorata. In dettaglio, il debitore che abita la casa pignorata gode di una maggiore tutela, perché è tenuto a lasciare l’abitazione soltanto in seguito all’atto di trasferimento.
Al contrario, se la casa pignorata è occupata da altri soggetti sarà necessaria una liberazione anticipata, che si concluda al più tardi in fase di ordinanza di ammissione della vendita.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.