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Negli ultimi anni, tanto in Italia quanto in tutta Europa, è cresciuta in maniera costante la tendenza ad affidarsi ad artisti, pittori e urban writers per chiedere loro di realizzare dei dipinti murali sulle facciate esterne di edifici e abitazioni.
Sulla scia di alcuni personaggi che hanno raggiunto una fama planetaria con le proprie opere (a partire dall’inglese Bansky per arrivare all’italiano TvBoy), i “graffittari” sono diventati una vera e propria categoria professionale a cui rivolgersi per abbellire e migliorare l’estetica di case, palazzi e immobili di qualsiasi dimensione.
Murales e dipinti sulle facciate del condominio, tutto quello che c’è da sapere
La domanda che in molti si pongono riguarda però la natura di questi lavori: quando vengono realizzati su richiesta di un plesso condominiale, come devono essere classificati i dipinti murali?
Rientrano fra le attività di routine, oppure l’amministratore deve inserirli nell’apposita sezione del rendiconto annuo riservata alle opere fuori dall’ordinario?
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La risposta l’ha data di recente il Consiglio di Stato, che tramite una recente sentenza emessa dai giudici della sezione IV ha stabilito come i dipinti murali debbano essere considerati come lavori di straordinaria manutenzione, e non come mera attività ordinaria.
Come devono essere considerati i dipinti murali nelle attività di un condominio
La decisione dei magistrati di Palazzo Spada – che rappresentano l’organo di secondo grado a cui rivolgersi dopo il primo giudizio amministrativo espresso dai singoli Tar regionali – pone una differenza tra la semplice tinteggiatura effettuata per ristabilire la colorazione originaria dell’edificio (considerata di ordinaria manutenzione) e l’esecuzione di murales che vanno a modificare radicalmente il significato dell’aspetto esterno dell’immobile.
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Questo vale a maggior ragione quando vengono utilizzati dei materiali che non rientrano tra quelli adoperati per la costruzione originaria della palazzina.
Essi, infatti, devono essere dichiarati dall’amministratore agli uffici comunali competenti per verificare la loro conformità con il Testo Unico dell’Edilizia e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (quest’ultimo di competenza della Sovrintendenza).
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.