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È entrato in vigore il 21 marzo scorso il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (in G.U. n. 55 del 06/03/2023) concernente la nuova disciplina della “qualità dell’acqua destinata al consumo umano“.
Il nuovo decreto sostituisce, abrogandola, la precedente disciplina contenuta del D.lgs. n. 31/2001, dando attuazione alla Direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli obiettivi
Gli obiettivi perseguiti dal d.lgs. n. 18/2023 sono «la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano» (art. 1, comma 2).
L’art. 4 del decreto mette in evidenza che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dall’allegato I, parti A, B, C dello stesso decreto.
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Qualità dell’acqua: la responsabilità di proprietari e amministratori di condominio
La responsabilità della qualità dell’acqua – si legge nel decreto – fa capo al gestore della distribuzione interna fino al punto di consegna (salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata).
Una volta superato il punto di consegna, la responsabilità passa “al proprietario, all’amministratore condominiale o a qualsiasi soggetto che sia titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno”.
Si comprende, dunque, l’importanza di definire con certezza il punto in cui l’acquedotto cessa di essere di proprietà del gestore esterno e diviene di proprietà del gestore interno.
Punto di consegna: cosa è?
L’allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio a uno o più utenti.
L’allacciamento, di norma, inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico e termina al punto di consegna dell’acquedotto. Esso costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta responsabile.
Il punto di consegna è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).
Il punto di utenza o punto d’uso è il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, generalmente identificato nel rubinetto.
L’amministratore condominiale è gestore della distribuzione interna
Chiarito ciò, la responsabilità, dopo il punto di consegna, passa come detto all’amministratore condominiale (o al proprietario o a qualsiasi soggetto) che è titolare del sistema idro-potabile di distribuzione interno.
I nuovi compiti dell’amministratore di condominio
La parte degli obblighi che riguardano il gestore interno (e, quindi, anche l’amministratore per gli edifici condominiali) sono elencati nell’art. 9 del d.lgs. 18/2023, rubricato “Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni”.
Tra gli altri compiti, l’amministratore deve effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D.
La valutazione e gestione del rischio deve essere effettuata tenendo conto dei principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalle Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari ai sensi della Direttiva UE 2020/2184.
L’amministratore è inoltre tenuto ad adottare le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
Autorità sanitaria locale
A ridurre eventuali responsabilità del gestore interno c’è una norma specifica del decreto (art. 5 comma 4 n. 2 lett. b), che impone all’autorità sanitaria locale territorialmente competente, al gestore idropotabile, l’obbligo di informare e consigliare il consumatore sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare per adempiere agli obblighi previsti dal decreto.
In oltre, nei casi di non conformità dell’acqua ai punti d’uso si applicano le misure correttive di cui all’art. 15 del decreto che, tra l’altro, stabilisce quanto segue: “l’Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l’uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per necessario per tutelare la salute umana”.
Le sanzioni
Non mancano infine le sanzioni per l’amministratore inadempiente. L’art. 23 del d.lgs. n. 18/2023 prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro a carico del gestore interno (amministratore di condominio) se, nel sistema di distribuzione interno, non viene mantenuto il rispetto dei parametri elencati nell’allegato I, parti A e B.
Sanzioni da 4.000 fino a 24.000 euro, invece, in caso d’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile imposti dalle competenti autorità.
*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.