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È in corso di approvazione la legge di conversione del d.l. n. 17/2022 e sembra aprirsi la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici anche nelle zona A degli strumenti urbanistici comunali.
Il quadro normativo attuale
Il recente intervento normativo contenuto nell’art. 9 d.l. n. 17/2022 ha modificato l’articolo 7-bis d.lgs. n. 28/2011.
Prima di tale modifica l’articolo 7-bis d.lgs. n. 28/2011 recava misure di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.
Attualmente, questa disposizione normativa prevede che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso (salvo per gli impianti che ricadono in aree o immobili oggetto di specifico vincolo culturale o paesaggistico).
Le modifiche proposte
Come si diceva in apertura, è attualmente in corso di approvazione la legge di conversione del d.l. n. 17/2022 e, stando alla lettura degli atti del Disegno di legge n. 3495-A/R sembra che l’art. 9 d.l. n. 17/2022 e, con esso, l’articolo 7-bis d.lgs. n. 28/2011, potranno essere modificati nel senso di consentire maggior interventi finalizzati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici.
Tali interventi restano ricompresi nella categoria della manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
In particolare, e qui viene la modifica di maggior interesse, si prevede espressamente che l’installazione di tali impianti sia consentita anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali,
Le zone A corrispondono ai centri storici, vale a dire le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Le finalità delle modifiche proposte
Con ogni evidenza l’intento del legislatore è piuttosto chiaro: garantire un diffuso approvvigionamento di energia elettrica al fine di conseguire una più ampia autonomia energetica.
Il cambio di passo nel senso di garantire una portata più ampia agli interventi edilizi finalizzati all’installazione di pannelli fotovoltaici si era già avvertito in giurisprudenza.
In molti casi si è esclusa la legittimità del diniego al rilascio di autorizzazione paesaggistica opposto all’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto la mera visibilità di pannelli fotovoltaici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica. L’eventuale diniego deve essere sorretto da una “motivazione rafforzata”.
Il bilanciamento tra approvvigionamento energetico e la tutela culturale e ambientale
Si tratta di un difficile bilanciamento tra l’interesse nazionale a garantire una diffusa possibilità di maggior accessibilità agli approvvigionamenti energetici e gli interessi di tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Da una parte, infatti, si ha un interesse alla tutela e conservazione del paesaggio proprio degli strumenti pubblicistici di pianificazione e conformazione del territorio, dall’altra si ha un interesse (anche di rango europeo) ad incentivare la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Tra i due interessi, la giurisprudenza amministrativa e ora anche il legislatore sembra accordare maggior tutela all’approvvigionamento energetico anche a fronte di una minor fruibilità del paesaggio, o dei valori culturali storici propri dei centri urbani.
La modifica legislativa proposta, però, non consente ogni tipo di intervento che abbia ad oggetto l’installazione di pannelli fotovoltaici atteso che in determinate circostanze (vincoli puntuali) rimane ferma la necessità di una preventiva autorizzazione.
Rimane inteso che, però, l’intervento legislativo, ancora in itinere, rappresenta un’evoluzione dello stile costruttivo, anche dei centri storici, che lo stesso legislatore incentiva, non solo da un punto di vista economico, ma, come sembra, anche da un punto di vista di semplificazione procedimentale.